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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05844/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta ferma, con la conferma della condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa eccessività della pena inflitta. La Corte rileva però che tale censura era del tutto generica: si limitava a enunciazioni apodittiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esaminato in modo puntuale e logico gli elementi di merito, né formulava specifiche richieste accompagnate dall'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Indicato come titolo di condanna nella sentenza impugnata; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, ma prende atto della decisione di merito.

  • Cassa delle ammende

    È destinazione della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la misura della pena con motivi del tutto generici e assertivi, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della doglianza; la mera enunciazione di dissenso rispetto alla decisione di merito non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito abbia già sviluppato un apparato argomentativo logico e puntuale sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che non si misuri con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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