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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34487/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva sciolto una comunione ereditaria, attribuendo l'unico immobile comune a due coeredi e prevedendo un conguaglio a favore degli altri comunisti. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che la sentenza fosse sottoposta a condizione sospensiva, poiché il dispositivo subordinava l'intestazione dell'immobile e la trascrizione alla prova del pagamento del conguaglio; da ciò facevano derivare l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo sospesi gli effetti traslativi fino al pagamento. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 27, commi 2 e 3, d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la previsione del conguaglio non integrasse una condizione sospensiva di efficacia della sentenza, e che la trascrizione presso la Conservatoria avesse sola funzione di pubblicità verso i terzi. I controricorrenti replicavano con controricorso e memoria, richiamando anche la clausola del dispositivo che consentiva il pagamento del conguaglio solo dopo decorso un certo termine e in assenza di opposizione delle banche indicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella divisione della comunione, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti per perequare il valore delle quote è un mero effetto legale della divisione e non costituisce condizione, neppure meramente potestativa, di efficacia della sentenza. La subordinazione dell'intestazione dell'immobile e della trascrizione alla prova del pagamento del conguaglio non muta tale qualificazione, perché la trascrizione è solo pubblicità verso i terzi e non incide sull'efficacia della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986

    Si applica l'imposta proporzionale quando la sentenza di divisione della comunione produce effetti traslativi non subordinati a una vera condizione sospensiva; il conguaglio non rende la decisione inefficace in attesa del pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a sostegno del ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti.

Massime di principio

  • Nella divisione della comunione, l'obbligo di pagare un conguaglio ha funzione perequativa del valore delle quote e non integra, di regola, una condizione sospensiva di efficacia della sentenza.
  • Il pagamento del conguaglio è un'obbligazione a favore degli altri condividenti, azionabile con i normali mezzi di soddisfazione del credito, ma non un onere da adempiere per ottenere l'assegnazione definitiva del bene.
  • La previsione secondo cui l'intestazione o la trascrizione avvengano solo dopo l'esibizione della prova del pagamento non trasforma la divisione in un atto inefficace fino a quel momento, se la trascrizione ha mera funzione di pubblicità verso i terzi.
  • Quando la sentenza di divisione non è sottoposta a una vera condizione sospensiva, la tassazione va commisurata agli effetti traslativi prodotti, con applicazione dell'imposta proporzionale e non della misura fissa.
  • In sede di legittimità, il giudice può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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