Cassazione Penale, Sentenza n. 729/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Persechino proponeva ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. contro l'ordinanza del 7 maggio 2022 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e ordinato la revoca parziale del sequestro preventivo gravante sul complesso immobiliare del consorzio AGE S.r.l. (per €360.220,00). Il ricorrente denunciava, tra l'altro, nullità per carenza di motivazione, omissione del parere del Pubblico Ministero, errata qualificazione del rito e mancata valutazione di elementi di novità e di questioni di diritto (distinzione tra sequestro diretto e per equivalente, violazione del giudicato cautelare, e violazione dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza).
La decisione
La Corte ha rilevato un errore di rito: l'opposizione proposta al giudice dell'esecuzione era in realtà impugnazione cautelare contro un provvedimento adottato in rito cautelare (art. 321, comma 3) e, dunque, la competenza era del giudice dell'appello cautelare (Tribunale in composizione collegiale) ai sensi dell'art. 322-bis. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per incompetenza del giudice che l'aveva emessa, ha qualificato l'atto come appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata come tipo di rimedio impugnatorio adottato dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto che l'atto qualificato come opposizione ex art. 667 fosse in realtà impugnazione cautelare impropria e andasse qualificata come appello cautelare ex art. 322-bis
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente sul punto della motivazione dei decreti e della nullità per mancata motivazione; la Corte non ha deciso nel merito su questa censura perché ha annullato per incompetenza del giudice
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che richiede l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero nei procedimenti di natura cautelare; il ricorrente lamentava omissione di tale parere, ma la Corte ha ritenuto preliminare la questione di competenza e ha annullato senza entrare nel merito delle altre presunte nullità
art. 662, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle forme dell'opposizione e alle questioni procedurali; la Corte ha valorizzato la corretta qualificazione del rito come elemento decisivo
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revoca e la modifica del sequestro preventivo e che inquadra il provvedimento iniziale nel rito cautelare: la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato rientrasse nel rito cautelare, sicché l'impugnazione dovesse essere proposta come appello cautelare
art. 322-bis, cod. proc. pen. (comma 1-bis richiamato)
Norma che disciplina l'appello cautelare al Tribunale competente; la Corte ha stabilito che l'opposizione doveva essere qualificata come appello cautelare ex art. 322-bis e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente
Richiamato dal ricorrente in relazione alla distinzione tra sequestro diretto e per equivalente nelle fattispecie tributarie; la Corte non ha deciso la questione sostanziale, avendo risolto la questione processuale di incompetenza
Norma richiamata dai motivi relativi ai principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; anche su questo la Corte non si è pronunciata nel merito per aver deciso sulla competenza
Massime di principio
- Quando un provvedimento cautelare è stato adottato nel rito cautelare ex art. 321 c.p.p., l'impugnazione contro quel provvedimento deve essere proposta mediante l'appello cautelare (art. 322-bis) al Tribunale competente; un ricorso al giudice dell'esecuzione (opposizione ex art. 667) può risultare inidoneo e determinare incompetenza del giudice adito.
- Se la parte propone un rimedio processuale errato, la Corte può annullare il provvedimento per incompetenza e qualificare l'atto presentato in modo formale diverso (es. opposizione) come il rimedio sostanzialmente corretto (es. appello cautelare), disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Le censure sostanziali (mancata motivazione, mancato parere del PM, violazione del giudicato cautelare, errata qualificazione del sequestro diretto vs per equivalente, violazione dei principi di proporzionalità/gradualità) possono rimanere inesaminate se il giudice rileva preliminarmente una questione di competenza o di rito; per preservare l'efficacia dei relativi mezzi di impugnazione è essenziale proporre il rimedio processuale corretto e nel termine previsto.
- In controversie che coinvolgono misure reali (sequestro diretto o per equivalente) va prestata attenzione alla qualificazione giuridica della misura e alla correttezza della sede e forma di impugnazione: questioni rilevanti sostanzialmente possono essere decise solo dopo che è risolta la questione di competenza procedurale.
- Prima di impugnare, verificare sempre la competenza del giudice e la corretta forma di impugnazione prevista dalla normativa (compreso il coinvolgimento del Pubblico Ministero quando richiesto), perché vizi procedurali possono portare all'annullamento senza esame del merito e al differimento della decisione.
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