Cassazione Penale, Ordinanza n. 00880/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 11/03/2024, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione a lei contestato. La Corte di cassazione rileva che le doglianze riproducono sostanzialmente quelle già prospettate in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione di merito; perciò il motivo è ritenuto aspecifico e solo apparente, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. In particolare, la Corte osserva che la motivazione d'appello aveva correttamente affrontato il profilo dell'elemento soggettivo del reato, richiamando principi consolidati di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e un effettivo confronto con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese integra inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede una critica argomentata e concreta della decisione, non essendo sufficiente una contestazione meramente apparente o assertiva.
- Quando la motivazione di merito abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali sull'elemento soggettivo del reato, la censura che non indichi uno specifico errore logico o giuridico non può superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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