Ordinanza n. 79/2026 - Ancona, Sezione 1
per il risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti che hanno illegittimamente ostacolato la realizzazione dell’impianto di telefonia cellulare successivamente realizzato presso la rotatoria comunale posta all’incrocio tra via L. Da Vinci e Via Flaminia in località Collemarino (cd. incrocio Ancona-Collemarino)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi che avrebbero ostacolato la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare presso una rotatoria comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’adozione di provvedimenti amministrativi che avrebbero illegittimamente ostacolato la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, successivamente realizzato presso una rotatoria comunale nel territorio di Ancona. La ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso. Dal testo non emergono i singoli provvedimenti contestati né i dettagli dei vizi di legittimità dedotti o della quantificazione del danno. È inoltre richiamata un’istanza di rinvio relativa a trattative di bonario componimento della lite.
La decisione
Il TAR, senza definire il merito della domanda risarcitoria, ha ritenuto opportuno disporre istruttoria ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Comune di Ancona il deposito, nel più breve tempo possibile, di una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda controversa, nonché di ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio, con particolare riferimento all’esito delle trattative di bonario componimento menzionate nell’istanza di rinvio del 18 marzo 2025. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria.
Norme richiamate
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del giudizio
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non consentono ancora una decisione sulla controversia, il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell’amministrazione di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili.
- La pendenza di trattative di bonario componimento può giustificare l’acquisizione istruttoria di informazioni aggiornate sul loro esito prima della definizione del giudizio, senza che ciò comporti di per sé una decisione sul merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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