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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35028/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Perugia, quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 17 gennaio 2022, come parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Ancona il 24 novembre 2023, per il reato di cui al capo b), contestato ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223 e 219, comma 2, n. 1, l. fall. Il rinvio era diretto ad accertare la natura del finanziamento effettuato dall'imputato e, in conseguenza, se la condotta dovesse qualificarsi come distrattiva o preferenziale. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio non avesse adempiuto al compito assegnatogli: il riferimento ai prelievi dell'imputato non avrebbe chiarito le modalità e la natura dei versamenti del socio, e cioè se fossero conferimenti destinati a un futuro aumento di capitale oppure finanziamenti, qualificazione rilevante per valutare i successivi prelievi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza è manifestamente infondata e, per la parte restante, mira a ottenere una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte d'appello di Perugia aveva svolto la verifica demandata considerando la situazione della società anche al momento dei versamenti: le immissioni erano avvenute a titolo di finanziamento in una fase di grave dissesto, come indicato dalla perdita superiore a 120.000 euro e dall'azzeramento del capitale risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2008. Il giudice di rinvio aveva inoltre considerato la situazione al momento delle restituzioni al socio, iniziate il 1° luglio 2009. Alla dichiarazione d'inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    la Corte territoriale - con il riferimento al fatto che le immissioni sono avvenute a titolo di finanziamento in un momento di grave dissesto della società e richiamando la situazione al bilancio 31 dicembre 2008, in cui vi era stata una perdita di oltre 120.000,00 euro e l’azzeramento capitale sociale - ha dato compiuto atto di avere effettuato la verifica che gli era stata demandata della condizione della società non solo al momento della restituzione in favore del socio, avvenuta a partire dal 1° luglio 2009, ma anche al momento dei versamenti

    Il controllo sull'adempimento del compito del giudice di rinvio si considera assolto quando la motivazione dà conto della verifica richiesta, qui estesa alla situazione societaria sia al momento dei versamenti sia a quello delle restituzioni.

  • art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.

    in relazione al reato di cui al capo b) ex art. 216, comma 1, n. 1 e 223 e 219, comma 2, n.1, l. fall.

    La norma è indicata come parte della disposizione incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne espone un'interpretazione astratta ulteriore.

  • art. 223 l. fall.

    in relazione al reato di cui al capo b) ex art. 216, comma 1, n. 1 e 223 e 219, comma 2, n.1, l. fall.

    La norma è indicata come parte della disposizione incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne espone un'interpretazione astratta ulteriore.

  • art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.

    in relazione al reato di cui al capo b) ex art. 216, comma 1, n. 1 e 223 e 219, comma 2, n.1, l. fall.

    La norma è indicata come parte della disposizione applicata alla condanna, ma il testo non precisa quale rilievo abbia avuto nel trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice assolve il compito assegnatogli quando la motivazione dà conto degli accertamenti richiesti dalla sentenza di annullamento; in una controversia sulla natura dei flussi finanziari societari, la verifica della situazione della società può riguardare sia il momento dei versamenti sia quello delle successive restituzioni.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa lettura dei fatti quando la censura, anziché individuare una lacuna o un errore giuridico effettivo, si contrappone alla ricostruzione motivata del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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