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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26371/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per le annualità 2005-2008, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e indebitamente detratti ai fini IVA, in relazione ad autofatturazioni relative a prestazioni considerate oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione per le annualità 2005-2006, il difetto di motivazione e l'erroneo criterio di calcolo delle sanzioni. In appello la CTR ha accolto solo il motivo sulla decadenza per il biennio 2005-2006, ma per il resto ha confermato la rideterminazione del reddito imponibile applicando l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, e ha ritenuto corretta la rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione subordinata di rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri dell'art. 8 del d.l. n. 16/2012, da applicarsi nel caso di abbattimento del maggior reddito accertato mediante scomputo dei ricavi fittizi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha osservato che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando sia completamente omesso un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia, mentre non sussiste se la decisione adottata implica il rigetto della pretesa anche senza espressa motivazione. Nel caso concreto, la CTR, confermando sia l'abbattimento del maggior reddito dei ricavi fittizi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, sia il ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, ha implicitamente disatteso l'eccezione subordinata dell'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese poiché la società è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta come omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio richiede l'omissione totale di un provvedimento indispensabile e non ricorre se vi è rigetto implicito della domanda o eccezione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per censurare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    È la disposizione richiamata per la rideterminazione del reddito imponibile mediante esclusione dei ricavi fittizi correlati ai costi recuperati a tassazione per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    È stata applicata per il ricalcolo delle sanzioni nell'ipotesi di continuazione della violazione tra periodi d'imposta diversi, con aumento della sanzione base dalla metà al triplo.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale di cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, abbia adottato una decisione logicamente incompatibile con l'accoglimento di quella stessa eccezione, determinandone così il rigetto implicito.
  • Per dedurre utilmente in cassazione il vizio di omessa pronuncia occorre che la censura investa un capo della domanda o eccezione effettivamente non esaminato e decisivo per la soluzione della controversia; non è sufficiente la sola mancanza di un'espressa motivazione.
  • Quando il giudice conferma la rideterminazione del reddito imponibile in applicazione della disciplina sui ricavi fittizi e, contestualmente, il ricalcolo sanzionatorio secondo la disciplina della continuazione, deve ritenersi implicitamente respinta la diversa richiesta incompatibile di applicazione di un criterio sanzionatorio alternativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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