Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale lamentando: 1) errore nel computo della recidiva, per non aver tenuto conto della lontananza temporale dei precedenti, della scarsa rilevanza del nuovo fatto rispetto a quelli, della non gravità oggettiva del reato (riconosciute attenuanti generiche) e della precedente riabilitazione; 2) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la pena inflitta fosse prossima al minimo edittale e fossero state riconosciute attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo: inammissibile perché la questione sul computo della recidiva non era stata sollevata nei motivi d'appello (violazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p.). Secondo motivo: inammissibile perché il motivo di appello relativo alla particolare tenuità era generico e puramente assertivo; la difesa non aveva dedotto elementi concreti (es. non abitualità della condotta, minima offensività) idonei a fondare la causa di non punibilità, per cui il vizio generico non può essere sanato in cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce di sollevare in cassazione questioni che non siano state proposte nei motivi di appello; quindi il calcolo della recidiva non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa)
Consolidato indirizzo secondo cui la semplice indicazione di attenuanti o di una pena vicina al minimo non è sufficiente a dimostrare la particolare tenuità del fatto; occorrono deduzioni concrete sulla non abitualità e sulla minima offensività della condotta.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione il computo della recidiva, la questione deve essere già proposta e adeguatamente motivata nei motivi d'appello; altrimenti è inammissibile per art. 606, comma 3 c.p.p.
- Il motivo di appello relativo alla particolare tenuità del fatto non può essere meramente assertivo: è necessario spiegare concretamente perché la condotta è di minima offensività e non abituale (fatti, circostanze, elementi probatori specifici).
- Il riconoscimento di attenuanti generiche o l'irrogazione di una pena prossima al minimo non bastano, di per sé, a dimostrare la particolare tenuità; il giudice richiede deduzioni puntuali e circostanziate.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende; le argomentazioni prive di pregio possono comportare somme maggiori (qui euro 3.000).
- In fase di redazione dell'impugnazione d'appello occorre formulare motivi specifici e dettagliati, non soltanto critiche generiche alla decisione di primo grado, per preservare la possibilità di sindacato in Cassazione.
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