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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale lamentando: 1) errore nel computo della recidiva, per non aver tenuto conto della lontananza temporale dei precedenti, della scarsa rilevanza del nuovo fatto rispetto a quelli, della non gravità oggettiva del reato (riconosciute attenuanti generiche) e della precedente riabilitazione; 2) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la pena inflitta fosse prossima al minimo edittale e fossero state riconosciute attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo: inammissibile perché la questione sul computo della recidiva non era stata sollevata nei motivi d'appello (violazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p.). Secondo motivo: inammissibile perché il motivo di appello relativo alla particolare tenuità era generico e puramente assertivo; la difesa non aveva dedotto elementi concreti (es. non abitualità della condotta, minima offensività) idonei a fondare la causa di non punibilità, per cui il vizio generico non può essere sanato in cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impedisce di sollevare in cassazione questioni che non siano state proposte nei motivi di appello; quindi il calcolo della recidiva non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa)

    Consolidato indirizzo secondo cui la semplice indicazione di attenuanti o di una pena vicina al minimo non è sufficiente a dimostrare la particolare tenuità del fatto; occorrono deduzioni concrete sulla non abitualità e sulla minima offensività della condotta.

Massime di principio

  • Per contestare in cassazione il computo della recidiva, la questione deve essere già proposta e adeguatamente motivata nei motivi d'appello; altrimenti è inammissibile per art. 606, comma 3 c.p.p.
  • Il motivo di appello relativo alla particolare tenuità del fatto non può essere meramente assertivo: è necessario spiegare concretamente perché la condotta è di minima offensività e non abituale (fatti, circostanze, elementi probatori specifici).
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche o l'irrogazione di una pena prossima al minimo non bastano, di per sé, a dimostrare la particolare tenuità; il giudice richiede deduzioni puntuali e circostanziate.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende; le argomentazioni prive di pregio possono comportare somme maggiori (qui euro 3.000).
  • In fase di redazione dell'impugnazione d'appello occorre formulare motivi specifici e dettagliati, non soltanto critiche generiche alla decisione di primo grado, per preservare la possibilità di sindacato in Cassazione.

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