Cassazione Civile, Ordinanza n. 00206/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi di un ex dipendente dell'ente previdenziale, hanno chiesto la correzione di errore materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nella vicenda originaria, relativa a una trattenuta operata dall'INPS sul trattamento di buonuscita del de cuius, la Corte aveva accolto il ricorso dell'ente contro la decisione di merito sfavorevole e aveva preso atto della rinuncia all'azione e al diritto sostanziale da parte delle controparti, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Le istanti hanno sostenuto che nel dispositivo della precedente ordinanza la compensazione delle spese dell'intero processo sarebbe stata un errore materiale, perché in motivazione si faceva riferimento solo alle spese del giudizio di legittimità. L'INPS è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione. Ha affermato che la difformità tra motivazione e dispositivo andava risolta nel senso che la precedente ordinanza aveva inteso compensare le spese dell'intero processo, non solo del giudizio di cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'azione, ammissibile anche in cassazione, determina l'estinzione dell'intero processo e produce effetti analoghi alla cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità che il regolamento delle spese riguardi l'intero giudizio. Ha quindi rigettato la richiesta di correzione e nulla ha disposto sulle spese del procedimento di correzione, non essendosi costituita la controparte.
Norme richiamate
Richiamato solo quanto al procedimento camerale non partecipato e alla proposta del relatore notificata alle parti.
Non citato espressamente nel testo fornito, ma il procedimento riguarda la correzione di errore materiale in sede di legittimità; dal testo emerge la trattazione come istanza di correzione.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia al ricorso, presuppone il riconoscimento dell'infondatezza della domanda e determina l'estinzione dell'intero processo, non del solo giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia all'azione e la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, non sopravvive alcuna decisione delle precedenti fasi di merito e il regolamento delle spese deve investire l'intero processo.
- La difformità apparente tra motivazione e dispositivo va letta secondo il complessivo assetto decisorio della sentenza o ordinanza; se il dispositivo è coerente con la ratio dell'intervento definitorio, non ricorre errore materiale emendabile.
- La correzione di errore materiale è ammissibile solo per rettificare errori meramente formali e manifesti, non per sovvertire la statuizione effettivamente adottata dalla Corte.
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