Cassazione Penale, Sentenza n. 00971/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del 10/07/2025 emessa dal G.I.P. di Foggia per patteggiamento: il ricorrente contestava la nullità dell'ordinanza di rigetto delle eccezioni e della sentenza per due vizi procedurali — a) la richiesta di decreto di giudizio immediato sarebbe stata formulata prima del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame (violazione dell'art. 453 c.p.p. nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare); b) l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 458-bis c.p.p. sarebbe stato notificato senza rispettare il termine minimo di cinque giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione sia ammesso solo nei limitati motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Le eccezioni sollevate attengono a vizi procedurali diversi e non incidono sulla volontà o sul contenuto dell'accordo; pertanto non sono idonee a fondare il ricorso. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento trova titolo nell'accordo e nella richiesta dell'imputato, che trasformano la procedura in autonoma rispetto alla fase precedente.
art. 453 c.p.p. (comma 1-bis e riferimento al 1-ter)
Regole sul giudizio immediato e sui termini per la formulazione della richiesta di decreto di giudizio immediato nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare; l'impugnante contestava che la richiesta fosse stata avanzata prima del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame, ma la Corte ha ritenuto tale vizio estraneo ai limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
Prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena debba essere notificato all'imputato e al difensore con almeno cinque giorni di anticipo; la mancata osservanza del termine è stata ritenuta non idonea a invalidare il patteggiamento se non incide sulla volontà dell'imputato.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione per le sentenze di applicazione della pena ex art. 444: solo vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza sono ammissibili.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per disporre il versamento di € 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa della parte nell'impropria proposizione del ricorso e alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è fondata sull'accordo tra le parti e sulla richiesta dell'imputato: le nullità o irregolarità procedurali anteriori sono in gran parte inefficaci a far dichiarare la nullità della sentenza se non incidono sull'effettiva volontà o sul contenuto dell'accordo.
- In Cassazione contro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono ammissibili solo i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis; pertanto, molte contestazioni di vizi procedurali vengono dichiarate inammissibili se non collegate alla volontà, alla correlazione richiesta/sentenza, alla qualificazione giuridica o all'illegalità della pena.
- Se si intende impugnare efficacemente un patteggiamento per vizi procedurali, occorre dimostrare che tali vizi hanno inciso sulla manifestazione di volontà dell'imputato o sul contenuto dell'accordo (ad es. che il consenso è viziato o che la pena applicata non corrisponde alla richiesta).
- Nel procedere a istanze di patteggiamento, il difensore dovrebbe documentare e preservare espressamente eventuali contestazioni che riguardino la volontà dell'imputato o la corrispondenza tra richiesta e sentenza, altrimenti tali questioni potrebbero essere considerate rinunciate.
- Anche quando ricorrono vizi formali nella fase precedente (es. notifiche non rispettate o presunta intempestività del decreto), la soluzione pratica è valutare se tali vizi abbiano pregiudicato l'autonomia della richiesta di applicazione della pena; se non l'hanno fatto, è probabile che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
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