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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37023/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per concorso in furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p.: la ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la somma messa a disposizione a titolo riparatorio. La Cassazione rileva però che i giudici di merito hanno correttamente escluso l'attenuante, perché la somma offerta copriva solo il valore patrimoniale dei beni sottratti e non anche la componente non patrimoniale del danno; inoltre il risarcimento, per essere rilevante ai fini dell'attenuante, deve essere volontario, integrale ed effettivo, secondo forme che rivelino la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., ritenendo insufficiente la mera messa a disposizione di una somma pari al solo danno patrimoniale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato, quale base della contestazione per la partecipazione dell'imputata al fatto di furto

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato

  • art. 625 c.p.

    richiamato per le circostanze aggravanti contestate nel furto

  • art. 62, n. 6, c.p.

    l'attenuante del risarcimento del danno richiede risarcimento volontario, integrale ed effettivo, comprensivo del danno patrimoniale e morale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Ai fini della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p., non è sufficiente una mera disponibilità generica o un'offerta limitata al solo pregiudizio patrimoniale: il ristoro deve essere volontario, integrale ed effettivo.
  • L'attenuante del risarcimento presuppone che l'imputato elimini, per quanto possibile, tutte le conseguenze dannose del reato, comprese quelle non patrimoniali quando esistenti e rilevanti.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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