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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19996/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia a tempo determinato, rinnovato di anno in anno, in cui l’agente aveva chiesto il pagamento di provvigioni asseritamente maturate e non corrisposte per gli anni 2008 e 2009, nonché altre somme connesse alla cessazione del rapporto. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte le domande dell’agente, condannando il preponente al pagamento di provvigioni per euro 242.539,60 e rigettando l’appello incidentale. Il preponente ha proposto ricorso principale denunciando, da un lato, violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provata l’esistenza degli affari conclusi sulla base di fatture e conti provvigione senza adeguata prova e, di fatto, procedendo a una rivalutazione del materiale istruttorio; dall’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla giusta causa del recesso e sulla domanda risarcitoria. L’agente ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando: omesso esame della clausola contrattuale sul preavviso di sei mesi; violazione delle norme sulla preavviso/risarcimento, assumendo che la risoluzione illegittima del rapporto gli desse diritto all’indennità sostitutiva del preavviso o al risarcimento da liquidarsi anche equitativamente; violazione della disciplina sulle provvigioni sulle vendite dirette, per l’asserita illegittima riduzione unilaterale; violazione degli artt. 1751 e 1362 c.c. in tema di indennità di cessazione del rapporto; e infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha rigettato anche i primi cinque motivi del ricorso incidentale, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati: ha escluso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove; ha escluso l’omessa pronuncia sulla giusta causa del recesso e sul danno, rilevando che sul primo profilo si era formato giudicato e che sulla domanda risarcitoria la Corte d’appello si era comunque pronunciata dichiarandola inammissibile per genericità; ha affermato che, trattandosi di contratto di agenzia a tempo determinato, non opera l’art. 1750 c.c. in tema di preavviso e che, in caso di recesso ante tempus illegittimo, il rimedio è il risarcimento del danno e non l’indennità sostitutiva del preavviso; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sull’indennità di cessazione del rapporto perché sollecitava una nuova valutazione del merito. È stato invece accolto il sesto motivo del ricorso incidentale, relativo alla contraddizione tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite: la Corte ha cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha corretto il dispositivo, ponendo le spese del doppio grado di merito a carico del preponente, nella misura di un terzo, per complessivi euro 13.859,00, oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare un’omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché sul profilo della giusta causa vi era giudicato e sulla domanda risarcitoria vi era stata comunque decisione di inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è deducibile per il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo; la Corte evidenzia che la censura non può tradursi in rivalutazione del merito.

  • art. 1750 c.c.

    non opera nei contratti di agenzia a tempo determinato; in caso di recesso ante tempus illegittimo spetta il risarcimento del danno, non l’indennità sostitutiva del preavviso.

  • art. 1223 c.c.

    invocato per il danno da inadempimento/recesso, ma la Corte ha ritenuto la domanda risarcitoria carente di specifiche allegazioni.

  • art. 1361 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla clausola contrattuale; non conduce, nel caso concreto, al riconoscimento dell’indennità di preavviso.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla parte, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina del contratto di agenzia a termine e al regime del recesso illegittimo ante tempus.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contratto e dell’AEC; la Corte ha valorizzato il dato testuale e il comportamento delle parti.

  • art. 11 A.E.C.

    invocato in tema di preavviso e recesso; non ha portato al riconoscimento dell’indennità pretesa.

  • art. 12 del contratto di agenzia

    la clausola prevedeva il preavviso di sei mesi, ma la Corte ha escluso che essa trasformasse il rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato o fondasse l’indennità sostitutiva del preavviso nel caso deciso.

  • art. 2 dell’A.E.C.

    interpretato nel senso che la mancata opposizione dell’agente alla variazione delle provvigioni entro il termine previsto comportava acquiescenza e preclusione alla pretesa successiva.

  • art. 1751 c.c.

    richiamato in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo soccombenza; la Corte ha corretto il dispositivo per eliminare la discrasia con la motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha rilevato l’errore materiale/decisionale nel dispositivo e ha cassato limitatamente alle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione limitata alla regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e логica.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti, disapplicazione della regola di giudizio prevista dalla legge o attribuzione di un valore probatorio diverso da quello legale; non basta dissentire dal prudente apprezzamento del giudice.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione è stata assorbita da giudicato interno o comunque esaminata, anche se con esito di inammissibilità o infondatezza.
  • Nel contratto di agenzia a tempo determinato non opera la disciplina del preavviso propria del rapporto a tempo indeterminato; se il preponente recede illegittimamente ante tempus, il rimedio è il risarcimento del danno, non l’indennità sostitutiva del preavviso.
  • Le clausole contrattuali e collettive in materia di provvigioni e recesso vanno lette secondo il loro testo e il comportamento delle parti: la mancata tempestiva opposizione a una variazione contrattuale può integrare acquiescenza e precludere successive pretese economiche.
  • Quando la censura sulla quantificazione di un credito o di un’indennità richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in cassazione se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
  • Se vi è contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese, la Cassazione può cassare limitatamente a tale capo e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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