Cassazione Civile, Ordinanza n. 19996/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia a tempo determinato, rinnovato di anno in anno, in cui l’agente aveva chiesto il pagamento di provvigioni asseritamente maturate e non corrisposte per gli anni 2008 e 2009, nonché altre somme connesse alla cessazione del rapporto. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte le domande dell’agente, condannando il preponente al pagamento di provvigioni per euro 242.539,60 e rigettando l’appello incidentale. Il preponente ha proposto ricorso principale denunciando, da un lato, violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provata l’esistenza degli affari conclusi sulla base di fatture e conti provvigione senza adeguata prova e, di fatto, procedendo a una rivalutazione del materiale istruttorio; dall’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla giusta causa del recesso e sulla domanda risarcitoria. L’agente ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando: omesso esame della clausola contrattuale sul preavviso di sei mesi; violazione delle norme sulla preavviso/risarcimento, assumendo che la risoluzione illegittima del rapporto gli desse diritto all’indennità sostitutiva del preavviso o al risarcimento da liquidarsi anche equitativamente; violazione della disciplina sulle provvigioni sulle vendite dirette, per l’asserita illegittima riduzione unilaterale; violazione degli artt. 1751 e 1362 c.c. in tema di indennità di cessazione del rapporto; e infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha rigettato anche i primi cinque motivi del ricorso incidentale, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati: ha escluso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove; ha escluso l’omessa pronuncia sulla giusta causa del recesso e sul danno, rilevando che sul primo profilo si era formato giudicato e che sulla domanda risarcitoria la Corte d’appello si era comunque pronunciata dichiarandola inammissibile per genericità; ha affermato che, trattandosi di contratto di agenzia a tempo determinato, non opera l’art. 1750 c.c. in tema di preavviso e che, in caso di recesso ante tempus illegittimo, il rimedio è il risarcimento del danno e non l’indennità sostitutiva del preavviso; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sull’indennità di cessazione del rapporto perché sollecitava una nuova valutazione del merito. È stato invece accolto il sesto motivo del ricorso incidentale, relativo alla contraddizione tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite: la Corte ha cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha corretto il dispositivo, ponendo le spese del doppio grado di merito a carico del preponente, nella misura di un terzo, per complessivi euro 13.859,00, oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
invocato per denunciare un’omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché sul profilo della giusta causa vi era giudicato e sulla domanda risarcitoria vi era stata comunque decisione di inammissibilità.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta contestare la valutazione delle prove.
la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è deducibile per il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la denuncia di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo; la Corte evidenzia che la censura non può tradursi in rivalutazione del merito.
non opera nei contratti di agenzia a tempo determinato; in caso di recesso ante tempus illegittimo spetta il risarcimento del danno, non l’indennità sostitutiva del preavviso.
invocato per il danno da inadempimento/recesso, ma la Corte ha ritenuto la domanda risarcitoria carente di specifiche allegazioni.
richiamato nel motivo incidentale sulla clausola contrattuale; non conduce, nel caso concreto, al riconoscimento dell’indennità di preavviso.
richiamato dalla parte, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina del contratto di agenzia a termine e al regime del recesso illegittimo ante tempus.
richiamato per l’interpretazione del contratto e dell’AEC; la Corte ha valorizzato il dato testuale e il comportamento delle parti.
art. 11 A.E.C.
invocato in tema di preavviso e recesso; non ha portato al riconoscimento dell’indennità pretesa.
art. 12 del contratto di agenzia
la clausola prevedeva il preavviso di sei mesi, ma la Corte ha escluso che essa trasformasse il rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato o fondasse l’indennità sostitutiva del preavviso nel caso deciso.
art. 2 dell’A.E.C.
interpretato nel senso che la mancata opposizione dell’agente alla variazione delle provvigioni entro il termine previsto comportava acquiescenza e preclusione alla pretesa successiva.
richiamato in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
richiamato per la liquidazione delle spese secondo soccombenza; la Corte ha corretto il dispositivo per eliminare la discrasia con la motivazione.
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha rilevato l’errore materiale/decisionale nel dispositivo e ha cassato limitatamente alle spese.
utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione limitata alla regolazione delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e логica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti, disapplicazione della regola di giudizio prevista dalla legge o attribuzione di un valore probatorio diverso da quello legale; non basta dissentire dal prudente apprezzamento del giudice.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione è stata assorbita da giudicato interno o comunque esaminata, anche se con esito di inammissibilità o infondatezza.
- Nel contratto di agenzia a tempo determinato non opera la disciplina del preavviso propria del rapporto a tempo indeterminato; se il preponente recede illegittimamente ante tempus, il rimedio è il risarcimento del danno, non l’indennità sostitutiva del preavviso.
- Le clausole contrattuali e collettive in materia di provvigioni e recesso vanno lette secondo il loro testo e il comportamento delle parti: la mancata tempestiva opposizione a una variazione contrattuale può integrare acquiescenza e precludere successive pretese economiche.
- Quando la censura sulla quantificazione di un credito o di un’indennità richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in cassazione se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
- Se vi è contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese, la Cassazione può cassare limitatamente a tale capo e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19855/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19868/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2026 del 15/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →