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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 143/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva riconosciuto il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti 2009 nonostante l'omessa registrazione delle fatture e aveva annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate; l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 25 DPR 633/1972 e norme comunitarie rilevanti, sostenendo che l'omessa registrazione fosse violazione sostanziale che impediva il diritto alla detrazione, e contestava inoltre mancato esame di fatto relativo all'uso di un programma contabile al posto dei registri obbligatori

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati e assorbito il secondo. Ha confermato che il diritto alla detrazione IVA va riconosciuto quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali e l'inosservanza di obblighi formali non impedisca la prova certa di tali requisiti, salvo intenzione fraudolenta. Nel caso di specie la CTR aveva accertato il rispetto dei requisiti sostanziali e l'assenza di intento evasivo, quindi il diritto di detrazione è stato ritenuto correttamente riconosciuto. Tuttavia la Cassazione ha censurato la CTR per aver annullato integralmente l'avviso senza distinguere e motivare in ordine alle sanzioni: ha ritenuto che l'omessa registrazione, pur non comportando la perdita della detrazione, incida sull'esercizio delle attività di controllo e giustifichi una riconsiderazione delle sanzioni. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata alla CTR per nuovo esame, anche sulle spese

Norme richiamate

  • art. 19 DPR 633/1972

    Norma richiamata in relazione agli obblighi formali di fatturazione e registrazione; la Corte esamina la sua funzione come obbligo formale che, se la sua inosservanza non impedisce la prova dei requisiti sostanziali, non necessariamente esclude la detrazione

  • art. 25 DPR 633/1972

    Richiamato congiuntamente all'art. 19 in tema di regimi di registrazione; utilizzato per valutare se l'omessa registrazione comporti perdita del diritto alla detrazione o solo profili sanzionatori

  • dir. 77/388/CEE (art. 21 n.1 lett. b) e art. 22 n.2 lett. a))

    Norme comunitarie indicate a supporto della disciplina sul diritto alla detrazione; la Corte ricorda l'interpretazione della Corte di Giustizia che distingue obblighi sostanziali e formali ai fini della neutralità IVA

  • Direttiva 2006/112 (artt. 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252, 273)

    Richiamata tramite la giurisprudenza comunitaria: gli articoli indicano i presupposti sostanziali del diritto a detrazione e i limiti per la perdita dello stesso in caso di violazioni formali o frodi

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Norme processuali utilizzate per formulare i motivi di cassazione: vizio di applicazione di norma e omesso esame di fatto decisivo

  • Cassazione e giurisprudenza comunitaria richiamate (es. C-332/15, C-653/18, sentenze citate)

    La Corte fa proprio il principio che la detrazione va accordata se sono rispettati i requisiti sostanziali e che la violazione formale può far perdere la detrazione solo se impedisce la prova certa dei requisiti sostanziali o se è connessa a frode intenzionale

  • art. 10 comma 3 L. n. 212/2000 (statuto del contribuente) e art. 6 comma 5-bis d.lgs. n. 472/1997

    Richiamate nella disamina su cosa qualificare come violazione meramente formale: la disciplina è stata perfezionata dal legislatore per escludere la punibilità solo per violazioni che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile

  • d.lgs. n. 32/2001

    Norma citata nel quadro delle modifiche legislative che hanno circoscritto la nozione di violazione meramente formale prevista dallo statuto del contribuente

Massime di principio

  • Separare sempre la valutazione del diritto alla detrazione IVA (profili sostanziali) dalla valutazione delle sanzioni per violazioni formali: una violazione formale non necessariamente preclude la detrazione se i requisiti sostanziali sono dimostrati
  • La perdita del diritto a detrazione per inosservanza di obblighi formali è giustificabile solo in due casi: 1) la violazione impedisce che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) la violazione è finalizzata a una frode o evasione intenzionale
  • L'omessa registrazione delle fatture può non ledere il diritto alla detrazione se l'Amministrazione non prova che ciò ha pregiudicato la prova dei requisiti sostanziali o che sussiste un intento fraudolento
  • Tuttavia l'omessa registrazione incide sull'esercizio delle attività di controllo e può giustificare sanzioni anche quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sulla detrazione, per cui le sanzioni devono essere valutate distintamente e motivate con riferimento all'idoneità della condotta a ostacolare il controllo
  • In giudizio l'Amministrazione ha l'onere di allegare e provare l'intento evasivo o la concreta impossibilità di verificare i requisiti sostanziali, altrimenti il giudice dovrebbe riconoscere la detrazione ma riesaminare separatamente le sanzioni
  • Nelle impugnazioni è utile chiedere al giudice di motivare distintamente su ciascuna violazione contestata (se sia sostanziale, formale non pregiudizievole, o meramente formale) e sulla relativa incidenza sia sulla detrazione sia sulle sanzioni

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