Cassazione Civile, Sentenza n. 139/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ufficio contestava la mancata indicazione, nell'atto di compravendita del 2/7/2009 (cessione a Famar ITL Srl di due depositi industriali con piazzale per C 170.000,00), di un ulteriore immobile in costruzione già del cedente e venduto contestualmente, valutato oltre C 1.288.000,00; tale omissione avrebbe sottratto a tassazione maggiore reddito. Trattandosi di operazione con inversione contabile, l'Agenzia ha applicato la sanzione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 nella misura del 5% del corrispettivo non documentato. In primo e secondo grado la società ha eccepito la mera natura formale della violazione, l'assenza di danno erariale per la procedura di "inversione contabile", e l'applicabilità di una sanzione ridotta; entrambi i gradi hanno respinto il ricorso. In Cassazione la società ha proposto tre motivi, ma ha poi depositato, il 2/11/2021, istanza di estinzione per "intervenuta carenza d'interesse alla decisione del presente ricorso per rottamazione del carico tributario in controversia".
La decisione
La Corte di Cassazione, ud. 9/11/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse determinata dall'istanza di estinzione/rottamazione, senza entrare nel merito delle censure riguardanti l'applicazione della sanzione. Non sono state disposte spese in favore della ricorrente a causa della mancata costituzione dell'Ufficio. È stato altresì precisato che l'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l'inammissibilità deriva da causa sopravvenuta.
Norme richiamate
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 2
Richiamata come base giuridica della sanzione applicata dall'Ufficio: sanzione pari al 5% del corrispettivo non documentato nel caso di omissione nella documentazione della operazione soggetta ad inversione contabile; la Corte non ha valutato la fondatezza della applicazione perche' ha dichiarato il ricorso inammissibile.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato per escluderne l'applicazione: la Corte afferma che tale disposizione non trova applicazione quando l'inammissibilita' del ricorso e' determinata da una causa sopravvenuta (es. carenza d'interesse).
Cass. Sez. U, n. 3876/2010
Precedente richiamato per il principio che la sopravvenuta carenza d'interesse determina l'inammissibilita' del ricorso, anche se non configura una formale rinuncia.
Cass. n. 31732/2018
Richiamata a supporto del principio secondo cui l'art. 13 DPR 115/2002 non e' applicabile quando l'inammissibilita' dipende da causa sopravvenuta.
Massime di principio
- La sopravvenuta estinzione o definizione del credito oggetto della controversia (es. tramite "rottamazione") può determinare la carenza d'interesse e rendere inammissibile il ricorso, anche se non si tratta di una formale rinuncia.
- Quando la causa di inammissibilità è sopravvenuta, il giudice della legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile senza pronunciare sul merito delle questioni sottoposte.
- La mancata costituzione dell'Ufficio (resistente) può incidere sull'assegnazione delle spese processuali: la Corte può non condannare la parte pubblica alle spese se questa non si è costituita.
- L'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione per giustificare automatismi sulle spese quando l'inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta.
- Sotto il profilo sostanziale, omissioni documentali in operazioni soggette a inversione contabile possono giustificare sanzioni ex art. 6 d.lgs. 471/1997, ma la valutazione della loro fondatezza richiede il giudizio di merito, che non è stato compiuto se il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
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