Cassazione Civile, Sentenza n. 142/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'operato dell'Agenzia per l'anno 2008: avviso di accertamento che rideterminava il reddito d'impresa e, tra l'altro, disconosceva la detrazione IVA sugli acquisti per l'omessa registrazione delle fatture e l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, con irrogazione di sanzioni. La CTR aveva riconosciuto il diritto alla detrazione IVA nonostante le violazioni formali; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633/1972 e disposizioni europee, sostenendo che l'omessa registrazione fosse una violazione sostanziale che impedisce la detrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei termini esposti: ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui la detrazione IVA va riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, salvo che la violazione formale impedisca la prova certa del rispetto di tali requisiti o sia frutto di una frode. Ha osservato che la CTR aveva accertato il rispetto dei requisiti sostanziali e l'assenza di intento fraudolento, ma ha ritenuto che la CTR abbia compiuto un 'salto logico' annullando integralmente l'avviso (comprese le sanzioni) sulla base del solo riconoscimento della detrazione, senza valutare correttamente la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali e senza verificare se il diritto alla detrazione fosse stato esercitato nei termini di legge (decadenza biennale prevista dall'art. 19 d.P.R. 633/1972). Poiché il diritto di detrazione è sorto nel 2008 e non risultano esercitati i rimedi entro il 2010, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR competente diversa per gli ulteriori accertamenti (in particolare sulla tempestività dell'esercizio del diritto e sulle sanzioni), condannando alle spese.
Norme richiamate
il diritto di detrazione va esercitato "al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto"
fissato il termine biennale di decadenza per esercitare il diritto alla detrazione; il mancato esercizio nel termine può far perdere il diritto anche se sussistono i requisiti sostanziali
richiamato nel motivo di cassazione in relazione agli obblighi di registrazione e contabilita' connessi all'IVA
Dir. 77/388/CEE (art. 21 n.1 lett. b) e art. 22 n.2 lett. a))
richiamata come quadro europeo di riferimento per la disciplina della detrazione IVA e per la distinzione tra obblighi sostanziali e formali
Direttiva 2006/112/CE (artt. 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252, 273 richiamati)
le norme della direttiva definiscono origine e portata del diritto di detrazione e sono interpretate in combinato disposto con i limiti nazionali qualora sussistano i principi di equivalenza ed effettivita'
Giurisprudenza Corte di Giustizia (Ecotrade, Astone, Idexx, Unitel e successive)
principio di neutralita' IVA: la detrazione e' garantita se soddisfatti i requisiti sostanziali; l'inosservanza di obblighi formali puo' far perdere la detrazione solo se impedisce la prova certa dei requisiti sostanziali o se si tratta di partecipazione intenzionale a frode; il termine di decadenza biennale e' compatibile con la direttiva
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA sorge quando l'imposta a monte diviene esigibile; va tuttavia esercitato entro il termine biennale previsto dall'art. 19 d.P.R. 633/1972, pena la perdita del diritto per decadenza
- La detrazione deve essere riconosciuta se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali (acquisti da soggetto passivo, imposta effettivamente dovuta e beni/servizi utilizzati per operazioni imponibili), anche se sono state violate formalita' contabili o di fatturazione
- Le violazioni formali possono far perdere il diritto alla detrazione solo in due ipotesi: a) se impediscono di provare con certezza il rispetto dei requisiti sostanziali; b) se sono frutto di una partecipazione intenzionale a frode fiscale
- L'annullamento dell'avviso e il riconoscimento della detrazione non comportano automaticamente l'inesistenza delle sanzioni: le sanzioni per violazioni formali possono essere mantenute anche quando la detrazione e' riconosciuta
- E' necessario distinguere tra violazioni sostanziali (incidono su base imponibile, imposta o versamento), violazioni formali (pregiudicano l'esercizio delle attivita' di controllo) e violazioni meramente formali (non incidono né sulla base imponibile né sul controllo); la valutazione richiede sia un giudizio astratto di idoneita' ex ante sia, per la distinzione sostanziale/formale, la verifica dell'effettivo danno erariale
- Il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza quando essa emerga dagli atti del processo e non sia coperta da giudicato interno
- In casi simili il comportamento pratico da seguire è: raccogliere e conservare la documentazione che provi i requisiti sostanziali, esercitare tempestivamente il diritto in dichiarazione entro i termini, e in caso di contestazione valutare separatamente la questione della decadenza e quella delle sanzioni
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