Sentenza n. 52/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento -dell’inadempimento derivante dalla mancata esecuzione della Delibera n. 90 del 18.12.2019 con la quale il Consiglio metropolitano della Città di Reggio Calabria ha istituito per l'anno scolastico 2020/2021 il Punto di erogazione del Servizio della scuola secondaria di primo gradi di Grotteria Capoluogo; -dell’inadempimento derivante dalla mancata esecuzione della Delibera n. 1 del 161.2020 con la quale la Giunta Regionale della Calabria ha approvato il piano della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione Calabria per l'anno scolastico 2020/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla mancata attivazione del punto di erogazione della scuola secondaria di primo grado presso il plesso di Grotteria Centro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
La controversia
Il Comune di Grotteria ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione scolastica rispetto all'obbligo di attivare, per l'anno scolastico 2020/2021, la succursale o punto di erogazione della scuola secondaria di primo grado di Grotteria Capoluogo, previsto dalla delibera del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Reggio Calabria n. 90 del 18 dicembre 2019 e richiamato nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Il motivo dedotto consisteva nella mancata attivazione della succursale presso il plesso di Grotteria Centro e nella conseguente violazione del diritto allo studio. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, il Comune ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione e ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione del Comune, resa prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, ha evidenziato la sopravvenuta carenza dell'interesse alla coltivazione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo e della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire; deve quindi prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese processuali sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicate alla decisione.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'interesse a ricorrere sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare che è venuto meno il proprio interesse alla pronuncia.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, poiché il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Anche quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve provvedere alla regolazione delle spese di lite; la compensazione è giustificabile in ragione della natura processuale della pronuncia e delle circostanze della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →