Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. per violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020: la difesa aveva trasmesso per PEC conclusioni scritte nel rito cartolare ma nella sentenza di appello è riportato che "la difesa non ha trasmesso conclusioni scritte", con conseguente omesso esame delle conclusioni difensive. 2) Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) (motivazione) e lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 496 e 43 c.p. e all'art. 530, secondo comma, c.p.p.: censura dell'apprezzamento probatorio della Corte territoriale sulle lievi difformità nelle generalità rese dall'imputato (attribuite alla scarsa conoscenza della lingua) e dell'uso di una valutazione basata su una nozione di "comune esperienza" secondo cui cittadini stranieri possono alterare una sola lettera del nome per eludere l'identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo (nullità). Ha accertato che, benché le conclusioni difensive fossero state effettivamente inviate via PEC, nella motivazione della Corte d'appello è indicato il contrario, con conseguente lesione del diritto di intervento/partecipazione attiva dell'imputato nel rito cartolare. Tale vizio integra la nullità generale prevista dall'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. Le conclusioni difensive non costituivano una mera richiesta generica ma contenevano un concreto contraddittorio rispetto alla requisitoria del P.M. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello. Il motivo relativo all'apprezzamento probatorio non è stato deciso nel merito essendo assorbito dalla nullità.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge n. 176/2020)
La norma ha introdotto il rito cartolare emergenziale prevedendo la comunicazione telematica delle conclusioni del P.M. e la facoltà per la difesa di trasmettere conclusioni scritte. La Corte ha interpretato tale facoltà non come irrilevante, ma come strumento di intervento dell'imputato nel giudizio, la cui mancata considerazione integra una nullità quando le conclusioni siano state effettivamente presentate e apportino un contributo concreto.
art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p.
La Corte ha qualificato la mancata presa in considerazione delle conclusioni difensive, pur trasmesse, come vizio da ricondurre alla nullità di carattere generale relativa all'intervento dell'imputato e alla sua partecipazione attiva e cosciente al processo.
art. 606, primo comma, lett. b) e lett. c), c.p.p.
Richiamata nel ricorso per censurare la motivazione e la valutazione della prova da parte della Corte territoriale. Tuttavia la Cassazione non ha esaminato il merito di tali censure perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
Invocate nel motivo relativo alla valutazione delle scritture di identità mendaci e alla rilevanza soggettiva/oggettiva della condotta; la Corte di Cassazione non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale su questi articoli essendo intervenuta per nullità procedurale.
art. 530, secondo comma, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla insufficienza della motivazione sulla valutazione dell'esimente/attenuante e sulla valutazione dei fatti; non è stato deciso nel merito dalla Cassazione a causa dell'assorbimento per nullità.
Massime di principio
- Nel rito cartolare previsto dall'art. 23-bis, la facoltà difensiva di presentare conclusioni scritte ha rilievo sostanziale: la loro effettiva ricezione e valutazione da parte del giudice è obbligatoria; l'omessa indicazione in sentenza della loro esistenza può costituire nullità ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p.
- La natura "facoltativa" del termine per la presentazione delle conclusioni non legittima il giudice a ignorarne l'esistenza quando siano state effettivamente depositate e contengano un contributo concreto al contraddittorio.
- Per invocare la nullità è necessario che le conclusioni difensive abbiano apportato un contributo ulteriore rispetto alla mera richiesta di accoglimento del gravame (cioè che interloquiscano con la requisitoria del P.M.).
- In casi di contestazione di valutazione probatoria (es. discrepanze nelle generalità dovute a barriera linguistica), il giudice deve motivare in modo specifico e non limitarsi a richiami a nozioni stereotipate o di "comune esperienza"; tali censure possono formare oggetto di ricorso se non adeguatamente valutate.
- Per evitare il rischio di nullità procedurali, la difesa dovrebbe conservare e poter esibire prove di avvenuta trasmissione telematica (ricevute PEC, attestazioni di deposito) e documentare il contributo concreto delle proprie conclusioni rispetto alla requisitoria del P.M.
- Quando la Cassazione accerta una nullità di partecipazione/intervento, il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio a diversa sezione per garantire un nuovo esame che tenga conto delle conclusioni difensive.
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