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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37859/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Picano era imputato di apologia del fascismo (art. 4 L. 645/1952) per avere partecipato, nel cimitero militare tedesco di Cassino, a riprese video e fotografie in cui si inneggiava ai caduti del fascismo, si effettuava il saluto romano, si esibivano simboli della Repubblica Sociale e si rivolgeva ai 'camerati della rete' invitando a tesserarsi a un movimento definito 'fascista' e a partecipare a una manifestazione; il Tribunale di Cassino aveva assolto rilevando natura locale, esiguità dei partecipanti e assenza di concreti proseliti; la Corte d'Appello di Roma ha riformato l'assoluzione ritenendo che i contenuti e la diffusione in rete fossero concretamente idonei a suscitare consensi e adesioni funzionali alla riorganizzazione del partito fascista. In Cassazione il difensore ha dedotto errori di applicazione e motivazione delle norme penali e processuali (art. 4 L. 645/52, artt. 192,125,546 lett. e) c.p.p., art. 606 c.p.p.) e l'assenza di prova di una specifica condotta di diffusione posta in essere da Picano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo i criteri giurisprudenziali: l'apologia del fascismo richiede espressioni e condotte concretamente idonee a provocare adesioni finalizzate alla riorganizzazione del partito fascista; i giudici d'appello hanno motivato in modo rafforzato la diversa valutazione delle prove documentali (video, foto, post) rispetto al Tribunale di primo grado, evidenziando sia la componente di esaltazione sia l'istigazione indiretta alla riorganizzazione politica. Quanto alla partecipazione di Picano, la Cassazione ha ritenuto che la sua presenza attiva nella registrazione e nelle immagini destinate alla rete costituisse un contributo personale e volontario alla diffusione della propaganda anche se non era lui l'autore materiale della pubblicazione.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 645/1952

    comma 1 punisce chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1; comma 2 punisce chi pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalita' antidemocratiche

    la norma non punisce ogni elogiativa difesa del fascismo ma richiede apologia con efficacia concreta: deve trattarsi di esaltazione e/o istigazione indiretta idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla riorganizzazione del partito fascista

  • L. n. 152/1975 e L. n. 122/1993 (modifiche a L. 645/1952)

    richiamate come modifiche alla disciplina sostanziale che disciplina la fattispecie di apologia e le relative sanzioni

  • art. 603 c.p.p.

    principio richiamato: in caso di riforma dell'assoluzione il giudice d'appello, se cambia la valutazione su prove dichiarative decisive, deve eventualmente disporre la rinnovazione dell'istruttoria; qui la Corte d'appello ha basato la riforma su diversa valutazione di prove documentali non dichiarative, giustificando la mancata rinnovazione

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione invocati dalla difesa (inosservanza/erronea applicazione di legge penale e vizio motivazionale)

  • artt. 192, 125, 546 lett. e) c.p.p.

    norme processuali richiamate dalla difesa in relazione a censura su istruttoria, valutazione probatoria e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello fosse adeguata e che le contestazioni non superassero il sindacato di legittimità

Massime di principio

  • L'apologia del fascismo (art. 4 L. 645/1952) non punisce ogni elogio storico o ideologico: occorre una esaltazione concreta e suggestiva, idonea a provocare adesioni e la riorganizzazione del partito fascista.
  • La diffusione in rete (video, foto, post) che si rivolge a un pubblico indeterminato aumenta la probabilità che la condotta sia ritenuta concretamente idonea a suscitare consensi e quindi rilevante penalmente.
  • La partecipazione attiva alla creazione di contenuti destinati alla diffusione (essere ripreso mentre ci si rivolge ai 'camerati della rete', fare il saluto romano, esibire simboli) può costituire un contributo personale alla propaganda anche se l'imputato non ha materialmente pubblicato il contenuto.
  • Attività di beneficenza o impegni sociali dei soggetti non escludono la rilevanza penale di condotte propagandistiche se il contenuto e la finalità del messaggio sono idonei a promuovere la riorganizzazione del disciolto partito fascista.
  • In caso di riforma di un'assoluzione, la Corte d'appello deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché le stesse prove assumono diverso valore; tale motivazione, se congrua e logica, limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito.
  • In sede di difesa, la contestazione dell'assenza di un singolo atto materiale da parte dell'imputato richiede di confrontarsi puntualmente con il tenore testuale delle prove documentali e con la possibilità di inferenze logiche sulla partecipazione comune al fatto delittuoso.

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