Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di evasione sostenendo due motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla prova del dolo, deducendo che l'allontanamento dall'abitazione (in pantofole e tuta) era motivato dall'intento di recuperare il proprio cane che stava per allontanarsi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che l'evento sarebbe stato di scarsa offensività e commesso a breve distanza temporale dall'applicazione degli arresti domiciliari, mentre la Corte di merito ha escluso la tenuità considerando anche i numerosi precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile perché i fatti rilevati dai giudici di merito - che indicano che l'imputato consapevolmente e volontariamente si è allontanato dal luogo di detenzione senza autorizzazione - non sono contestati e il movente addotto non esclude il dolo dell'evasione. Secondo motivo: infondato; la Corte d'appello ha valutato coerentemente la non sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità, considerando il brevissimo periodo (circa due settimane) dall'applicazione della misura cautelare e la capacità a delinquere desunta dai molteplici precedenti, concludendo che la condotta non ha offensività minima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876
La giurisprudenza citata conferma che il motivo che ha indotto l'imputato ad allontanarsi non esclude il dolo dell'evasione quando l'agente era consapevole del proprio stato detentivo e del divieto di allontanarsi
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La valutazione della particolare tenuità richiede un giudizio concreto sull'offensività del fatto e sulle circostanze; nel caso la Corte ha ritenuto che il breve arco temporale dalla misura cautelare e la capacità a delinquere desunta dai precedenti escludessero la tenuità
Massime di principio
- L'elemento soggettivo del reato di evasione (dolo) è incompatibile con la mera esistenza di un motivo giustificativo: se il soggetto è consapevole dello stato detentivo e del divieto, l'uscita volontaria integra il dolo anche se animata da ragioni 'di necessità' (es. recupero animale).
- Il movente o la finalità dell'allontanamento possono influire sulla misura della pena o su attenuanti, ma non necessariamente escludono la responsabilità penale per evasione quando manca autorizzazione e sussiste consapevolezza della detenzione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione concreta della offensività del fatto; elementi come il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare e la personalità dell'autore (precedenti) possono escludere la tenuità anche per fatti materiali apparentemente di scarsa gravità.
- In casi simili, per ottenere il riconoscimento dell'assenza di dolo o della particolare tenuità è utile documentare elementi obiettivi di necessità imperiosa, l'immediatezza e la brevità dell'allontanamento, l'assenza di consapevolezza del divieto, e l'assenza di precedenti che possano far propendere per una elevata capacità a delinquere.
- I giudici di merito devono motivare concretamente il nesso tra fatti e valutazione della tenuità; d'altro canto, se i fatti materiali non sono in contestazione la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso sul punto relativo alla ricostruzione fattuale.
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