Cassazione Penale, Sentenza n. 35752/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l’ordinanza dell’8 maggio 2026 del Tribunale di Lecce, depositata il 20 giugno 2026, che aveva rigettato il riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e avente ad oggetto 59.800 euro depositati sul conto corrente intestato a una società di compravendita di oro e preziosi. Secondo l’ipotesi accusatoria, la somma era stata ricevuta dalla società da una persona indicata come “Maria”, in relazione a un investimento, e sarebbe il profitto di una truffa commessa tramite TikTok; le monete oggetto dell’investimento sarebbero state poi ritirate da un delegato. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che fosse stato loro richiesto di dimostrare la buona fede soggettiva. Con il secondo hanno contestato la qualificazione del vincolo come sequestro diretto, sostenendo che il denaro, ricevuto nell’ambito di una compravendita lecita, si fosse trasformato e non fosse più identificabile con il profitto ipotizzato. Con il terzo hanno censurato la motivazione sul periculum in mora, contestando che il rischio potesse fondarsi sulla prevedibile reintegrazione della liquidità nell’attività d’impresa. Con il quarto hanno lamentato l’omessa valutazione di proporzionalità, ritenendo eccessivo e punitivo il vincolo per una piccola impresa commerciale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, ravvisando profili di inammissibilità e infondatezza. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del merito cautelare: il Tribunale aveva desunto il fumus dell’assenza di buona fede da elementi concreti — importo rilevante, mancata verifica dell’identità dell’interlocutore, consegna a un delegato sulla base di una semplice scrittura privata e assenza di registrazioni scritte o video della transazione — senza porre a carico dei ricorrenti un autonomo onere probatorio. Il secondo motivo è stato rigettato: la somma era rimasta tracciabile e non aveva subito trasformazioni o camuffamenti idonei a mutarne l’identità, sicché il sequestro era diretto e finalizzato alla confisca diretta. Il terzo motivo è stato rigettato perché il rischio di riutilizzo della somma nell’attività commerciale, unito alla mancata allegazione di altre garanzie patrimoniali, costituiva motivazione sufficiente sul periculum in mora. Il quarto motivo è stato dichiarato irricevibile: poiché la somma sequestrata coincideva, secondo l’accusa, con l’intero profitto della truffa, non era ravvisabile una sproporzione suscettibile di ridurre l’importo del vincolo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, pericolo peraltro ravvisabile nel fatto che, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa e specifica sul periculum in mora, collegata alla necessità di anticipare l’effetto ablativo e al rischio che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Nel caso concreto, il rischio di riutilizzo della somma nell’attività commerciale è stato ritenuto sufficiente.
Alle considerazioni sopra esposte consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, la censura è ammessa per violazione di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è invece consentito ottenere una nuova valutazione del merito cautelare.
- La somma di denaro può essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta quando sia tracciabile e non abbia subito trasformazioni o camuffamenti che ne abbiano mutato l’identità rispetto al profitto del reato.
- Il periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere motivato dal rischio concreto che la somma, lasciata nella disponibilità degli interessati, venga riutilizzata nell’attività commerciale; la mancanza di allegazioni circa altre garanzie patrimoniali può concorrere alla valutazione.
- Quando la somma sequestrata corrisponde, secondo l’ipotesi accusatoria, all’intero profitto del reato, la censura di sproporzione non giustifica la riduzione del vincolo a un importo inferiore.
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