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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38711/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento penale iscritto presso il Tribunale di Modena, il giudice dell'udienza preliminare, con ordinanza del 29 maggio 2025, aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da uno degli imputati e aveva disposto il rinvio a giudizio. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando il percorso argomentativo seguito dal GUP nel rigettare l'eccezione e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con declaratoria di competenza del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Ravenna. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era proposto contro un provvedimento interlocutorio non autonomamente ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti avverso un'ordinanza del GUP che decideva su una questione di competenza territoriale in sede di udienza preliminare, atto non impugnabile autonomamente con ricorso per cassazione ai sensi del principio di tassatività delle impugnazioni. La questione potrà essere riproposta con l'impugnazione della sentenza finale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    provvedimento non ricorribile per cassazione

    le decisioni interlocutorie del GUP, come il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non sono autonomamente impugnabili con ricorso per cassazione.

  • art. 591 c.p.p.

    la questione di competenza deve essere riproposta con l'impugnazione della decisione finale, in coerenza con il principio di tassatività delle impugnazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le ordinanze interlocutorie del giudice dell'udienza preliminare che respingono un'eccezione di incompetenza territoriale o funzionale non sono autonomamente ricorribili per cassazione.
  • Le questioni relative alla competenza, se decise con provvedimento non definitivo, devono essere riproposte con l'impugnazione della sentenza conclusiva del processo.
  • Il principio di tassatività delle impugnazioni impedisce di proporre ricorso per cassazione contro atti non espressamente ricorribili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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