Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo: 1) violazione di legge per aver utilizzato, nei suoi confronti, le dichiarazioni autoaccusatorie rese da Enea Bartolozzi (presunta persona offesa), in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.; 2) travisamento della prova e difetto di motivazione per non aver considerato le discrepanze nelle dichiarazioni del Bartolozzi e l'assenza di riscontri (tra cui il mancato rinvenimento dell'arma e gli esiti della perquisizione), nonché per non aver applicato la disciplina del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo all'audizione di persone coinvolte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha confermato la possibilità di utilizzare contro terzi le dichiarazioni spontanee e autoindizianti rese da persona non sottoposta a indagini (richiamando consolidata giurisprudenza), precisando che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. opera solo nei confronti di chi ha reso l'autoincriminazione; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate, a livello di merito, le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni e sui riscontri (perquisizione veicolare e domiciliare, acquisizione della carta Postepay e registrazione del messaggio con richieste estorsive). Ha confermato l'impianto motivazionale dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Le dichiarazioni autoindizianti rese da persona non sottoposta ad indagini non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi; l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 comma 1 opera solo 'contra se'.
art. 64 cod. proc. pen., comma 3-bis
Il comma 3-bis distingue il regime di utilizzabilità tra dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie, implicando conseguenze differenziate per la mancata osservanza degli avvertimenti previsti dal comma 2.
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di persone coinvolte; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano comunque adeguatamente valutato attendibilità e riscontri esterni, per cui non sussiste vizio applicativo manifestamente illogico.
Norma richiamata per l'inflizione delle spese e per la determinazione di una somma da versare in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Richiamato come riferimento procedurale per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; non incide sul merito delle censure.
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoaccusatorie rese spontaneamente da una persona non sottoposta a indagini non sono utilizzabili contro il dichiarante, ma possono essere valutate nei confronti di terzi quando pertinenti ai fatti contestati.
- La nullità o inutilizzabilità di una dichiarazione rispetto al dichiarante non comporta automaticamente inutilizzabilità 'erga omnes' delle stesse dichiarazioni; il giudice può utilizzare tali dichiarazioni come elemento probatorio contro altri imputati se esistono riscontri.
- La Cassazione sindaca marginalmente la valutazione di merito sull'attendibilità delle prove; le valutazioni probatorie e i riscontri materiali (perquisizioni, movimenti di denaro su carte, registrazioni) presentati in giudizio sono decisive e difficilmente rivedibili se logicamente motivate.
- L'assenza del rinvenimento di un elemento materiale (es. arma) può essere irrilevante se esistono altre circostanze e riscontri che rendono credibile la ricostruzione fattuale.
- In impugnazioni verso motivazioni di merito, è necessario dimostrare che la valutazione sia contraddittoria, illogica o priva di qualsiasi riscontro; contestazioni puramente critiche sull'attendibilità, prive di elementi nuovi o di chiara illogicità, rischiano l'inammissibilità.
- La prescrizione di singoli capi può incidere sulla determinazione della pena in sede d'appello; la Cassazione verifica la legittimità del calcolo ma non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
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