Sentenza n. 12015/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con cui è stato dichiarato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’intesa Stato-Regioni, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 n. rep. 213/CSR, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018, nonché del presupposto schema di d.m. approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 22/179/CR6/C7; - del d.m. 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, con cui sono state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - ove occorra, degli accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 7 novembre 2019 n. 181/CSR e n. 182/CSR; - ove occorra, della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, delle delibere di approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie pugliesi, della validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell’8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con i connessi allegati A - B - C; comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere n. 255 del 2 febbraio 2023 e n. 134 del 3 febbraio 2023, rispettivamente, del Direttore Generale della ASL Brindisi e del Commissario Straordinario della ASL Lecce, non allegate ma citate espressamente nella determinazione regionale impugnata, con cui le due aziende sanitarie pugliesi “hanno apportato rettifiche alle loro precedenti delibere aziendali - già gravate in precedenza dall'odierna ricorrente - di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, riparto e ricalcolo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022, gli atti della Conferenza Stato-Regioni e gli atti regionali pugliesi di determinazione e ricalcolo della quota di payback. Ha dedotto, quanto agli atti statali, la violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, l'illegittimità della certificazione cumulativa e tardiva del superamento dei tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018, la carenza di motivazione e istruttoria, l'oscurità dei dati utilizzati, l'erroneo computo dei costi dei servizi accessori e la violazione dei principi di tipicità, trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Ha inoltre contestato la validità dell'intesa Stato-Regioni e l'assenza, nelle linee guida, di indicazioni sufficienti sullo scorporo dei servizi e dei dispositivi durevoli. Ha prospettato l'illegittimità costituzionale e il contrasto con CEDU e diritto UE della disciplina primaria sul payback, sotto i profili di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento, irretroattività, libertà d'impresa, tutela della proprietà, concorrenza, uguaglianza e riserva di legge, nonché per asserita natura tributaria della prestazione. Quanto agli atti regionali, ha dedotto illegittimità derivata, prescrizione, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e illegittima applicazione dell'IVA e del divieto di doppia imposizione. I motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione al provvedimento regionale di ricalcolo dell'8 febbraio 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure rivolte agli atti statali e ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le contestazioni rivolte agli atti della Regione Puglia, indicando la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alla disciplina primaria, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback per il quadriennio 2015-2018 non è irragionevole né sproporzionato: persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico e, anche alla luce della riduzione dell'onere disposta dalla Corte costituzionale, non determina un sacrificio sproporzionato. La disciplina contiene gli elementi essenziali della prestazione imposta e rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost.; non ha natura tributaria in senso stretto e non è quindi soggetta all'art. 53 Cost. Il meccanismo non è stato ritenuto retroattivo né lesivo del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi tratti essenziali erano conoscibili dal 2015. Escluso anche il contrasto con le regole europee sugli appalti, poiché il payback opera esternamente sui ricavi complessivi dei fornitori e non modifica né le gare né i contratti, le quantità fornite o i prezzi di aggiudicazione. Il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 non è stato ritenuto tardivo o illegittimamente cumulativo: la definizione dei tetti regionali per il periodo 2015-2018 era intervenuta con l'accordo del 7 novembre 2019 e le imprese avrebbero dovuto considerare il già noto tetto nazionale del 4,4% e prevedere adeguati accantonamenti. Le tabelle del decreto consentono la ricostruzione del calcolo; l'eventuale inclusione di costi per servizi accessori dipende dalla corretta fatturazione delle imprese e non è imputabile al Ministero. Le linee guida sono state ritenute legittime: l'intesa del 28 settembre 2022 è stata effettivamente raggiunta senza riserve dopo i chiarimenti ministeriali; non era necessaria una disciplina ulteriore sullo scorporo dei servizi e l'esclusione contabile dei dispositivi durevoli ad utilità pluriennale riguarda il bilancio degli enti sanitari e non è decisiva per il payback. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: le Regioni svolgono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, limitandosi a verificare i dati contabili, individuare le imprese e calcolare la quota dovuta secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali. La pretesa regionale costituisce quindi un rapporto obbligatorio patrimoniale avente ad oggetto un diritto soggettivo, da sottoporre al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il concorso delle imprese fornitrici al ripiano dello scostamento; i commi 8 e 9-bis attribuiscono allo Stato la determinazione e certificazione dei dati fondamentali e alle Regioni la successiva individuazione delle imprese e quantificazione delle quote dovute.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, rendendo operative le procedure di ripiano già previste nei loro tratti sostanziali.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback soddisfa la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, individuando soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 41 Cost.
Il payback può comprimere l'autonomia contrattuale e la libertà d'impresa, ma tale compressione è stata ritenuta giustificata e non sproporzionata dalla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 53 Cost.
Non si applica al payback, poiché la misura costituisce una prestazione patrimoniale imposta ma non un tributo in senso stretto.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta per difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015
Fissa la percentuale del concorso delle imprese al ripiano dello scostamento per le annualità considerate.
art. 2, comma 1, d.m. 6 ottobre 2022
Concorre a definire la quota percentuale applicabile alle imprese nell'attuazione del payback.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, in quanto tale, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela dell'affidamento e libertà d'impresa, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili sin dal 2015 e perseguono la razionalizzazione della spesa sanitaria.
- La disciplina del payback integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., ma non costituisce un tributo in senso stretto; pertanto non trova applicazione il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
- Il payback non incide sulle procedure di gara né modifica retroattivamente i contratti pubblici, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non altera quantità, prezzi o esiti degli affidamenti.
- La definizione successiva dei tetti regionali e la certificazione cumulativa del superamento per più annualità non sono illegittime quando il tetto nazionale di riferimento era già noto e la determinazione regionale costituisce attività prodromica necessaria alla quantificazione dello sforamento.
- Nell'attuazione del payback, le Regioni svolgono attività meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa, senza esercizio di potere autoritativo: la controversia sulla correttezza del calcolo della somma dovuta concerne un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
- Le contestazioni relative all'inclusione di servizi accessori o a errori di contabilizzazione attengono al corretto calcolo della pretesa regionale, non alla legittimità degli atti statali, quando la disciplina distingue tra acquisto di dispositivi medici e prestazione di servizi.
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