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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41864/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Genova, della condanna per reati tributari ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Brignardello deduce motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che la sentenza si fondi su mere presunzioni tributarie elevate a prova e non abbia valutato elementi favorevoli alla difesa (oggetto sociale delle società gestite, contratti, effettività delle transazioni, assenza di prova del ritorno delle somme), denunciando inoltre pregiudizio del giudice e censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per presunta valutazione viziata (precedente penale e mancata ammissione di responsabilità). Ghirlanda eccepisce l'omessa motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico) e la valutazione del profilo oggettivo del reato, contestando la dipendenza della valutazione penalistica dalla sola carica societaria ricoperta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: le censure sono state ritenute generiche e prive di specificazione dei punti della motivazione di appello; molte delle doglianze attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (nuova valutazione delle prove, omessi elementi favorevoli alla difesa), e talune questioni non erano state proposte in appello (impossibilità di introdurle per la prima volta in Cassazione). La Corte ha richiamato e riassunto la motivazione di merito che aveva evidenziato l'anomalia dell'emittente delle fatture (Enneci Italia & Partners s.r.l.: oggetto sociale incongruente, assenza di struttura operativa e contabile, evasione totale), la genericità delle causali fatturate, l'assenza di documentazione che collegasse consulenti e fornitrice, e le movimentazioni finanziarie interpretate come restituzione delle somme. Il diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena è stato ritenuto adeguatamente motivato (precedente penale e condotta continuativa e organizzata con contratti falsi). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 2, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata per la qualificazione dei reati tributari contestati; la Corte ha ritenuto provati, mediante complessiva valutazione degli elementi istruttori e indiziari, gli elementi costitutivi dei reati ai sensi di questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato la disposizione fissando equitativamente in euro 3.000,00 la somma dovuta

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

    Richiamata quale criterio di riferimento per valutare se la parte abbia proposto il ricorso "senza versare in colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto, alla luce di tale indirizzo, che non sussistessero elementi esonerativi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare esattamente i punti della motivazione di appello contestati e spiegare in che senso la motivazione sarebbe viziata; censure generiche sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o delle prove: argomenti che richiedono una nuova valutazione degli elementi istruttori devono essere sollevati in sede di merito, non in Cassazione.
  • Questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità; l'ammissibilità richiede che il motivo sia stato tempestivamente proposto nelle fasi procedurali competenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche o delle misure alternative alla pena richiede motivazione basata su elementi obiettivi (es. precedenti, modalità e durata della condotta); tali motivazioni sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Esiste un rischio economico per il ricorrente in caso di inammissibilità (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso è quindi essenziale.

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