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Ordinanza

Ordinanza n. 1026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00203/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 203/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 203/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di appello né le censure dedotte contro la pronuncia di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 98 c.p.a., in relazione alle esigenze cautelari rappresentate dalla Regione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita trattazione del merito, ritenendo che le esigenze cautelari della Regione potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di discussione, senza disporre una sospensione espressa dell'efficacia della sentenza impugnata. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello e la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze delle parti attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché mediante una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere espressamente l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. comporta la fissazione ravvicinata della trattazione del merito e non equivale, di per sé, alla concessione di una sospensione sostanziale dell'efficacia della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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