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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01928/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la responsabilità penale di Gina Mihaela per plurime operazioni di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) commesse come amministratrice di fatto della Studio Dati S.r.l., riducendo però la confisca originariamente disposta. Il ricorso articolava due motivi: (1) errore nel calcolo della confisca per equivalente (errata quantificazione del numero di operazioni non prescritte, computo di operazioni attribuite alla ricorrente, esclusione di operazioni eseguite dal curatore fallimentare, e contestazione del criterio del profitto "per operazione" invece che "per cliente"); (2) vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Studio Dati fosse solo un centro di trasmissione dati e che la ricorrente avesse agito in buona fede e senza consapevolezza dell'illiceità delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo sul primo motivo nella parte relativa a errori di computo. Ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile il secondo motivo (vizio di motivazione sull'elemento soggettivo), confermando la valutazione di merito secondo cui la ricorrente aveva ruolo effettivo e consapevole nelle indebite compensazioni. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte ha rilevato un errore aritmetico nel conteggio delle operazioni preso a base dalla Corte d'appello (62 operazioni) e ha rideterminato direttamente, ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. I) c.p.p., la confisca complessiva a 85.500,00 euro (calcolo basato su 57 operazioni effettive moltiplicate per il profitto unitario già accertato di 1.500,00 euro). Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Disciplina il motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme penali; qui invocato per censurare la quantificazione della confisca

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente di censurare sul piano della motivazione; invocato dalla ricorrente per contestare l'accertamento dell'elemento soggettivo

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'indebita compensazione; la Corte richiama la giurisprudenza che precisa che il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, rilevando conseguenze sul momento di perfezionamento e sulla prescrizione

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare la sentenza impugnata sul punto e provvedere direttamente alla rideterminazione della pena o della sanzione patrimoniale (qui usato per rideterminare direttamente l'ammontare della confisca)

  • Sez. U., informazione provvisoria n. 12 (Massini, n. 13783 del 26/09/2024)

    Giurisprudenza richiamata in merito ai criteri di applicazione della confisca e alla legittimità di talune valutazioni di merito; è stata motivo per i giudici di merito di rivedere la posizione sulla confisca diretta

  • Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023 - Monghese)

    Principio interpretativo applicato: il reato di indebita compensazione si perfeziona all'ultimo F24 dell'anno e ciò incide sul termine di prescrizione e sulla determinazione del profitto confiscabile

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito, adeguatamente motivate, sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Le doglianze di fatto e le nuove allegazioni non avanzate nei gradi precedenti sono, di regola, inammissibili in cassazione; questioni come l'esclusione di singole operazioni o la diversa imputazione del profitto devono essere dedotte tempestivamente nei precedenti gradi.
  • La confisca per equivalente deve essere commisurata all'effettivo profitto conseguito dall'imputato: errori aritmetici nel conteggio delle operazioni possono essere rettificati in cassazione quando la correzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.1, lett. I), provvedere direttamente alla rideterminazione della confisca o della pena quando la correzione è possibile senza ulteriori indagini, anziché rinviare.
  • Nel reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) il momento di perfezionamento è l'ultimo F24 relativo all'anno d'imposta; ciò rileva sia per il calcolo del profitto confiscabile sia per la determinazione dei termini di prescrizione.
  • La regolarità formale dei documenti (visti di conformità, certificazioni) non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussistono elementi che evidenziano anomalie e indicano la consapevolezza dell'illiceità delle operazioni.
  • Se l'imputato contesta il criterio di quantificazione del profitto (es. "per cliente" vs "per operazione"), tale deduzione deve essere proposta e documentata nei gradi di merito; introdurla ex novo in cassazione è normalmente inammissibile.
  • Le eccezioni di prescrizione sopravvenute dopo la sentenza di secondo grado possono non essere rilevanti se la declaratoria di responsabilità (capo) rimane confermata e l'autonomia tra affermazione di responsabilità e confisca è rispettata, salvo diverso accertamento temporale del reato (cfr. perfezionamento con l'ultimo F24).

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