Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/03/2021 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Versamenti diretti - Dilazione di pagamento - Mancato pagamento della rata entro la scadenza della rata successiva - Decadenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto l'adesione/definizione con rateazione per l'anno 2012 (art. 1-bis D.Lgs. 218/97) su un debito IVA; per il ritardo nel pagamento della seconda rata (pagata dopo la scadenza della terza) l'Ufficio dichiarò la decadenza dal beneficio della rateazione e iscrisse a ruolo la sanzione maggiorata ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73. La società contestò sostenendo di aver effettuato il pagamento (ravvedimento operoso) e di aver poi estinto tutte le rate, chiedendo l'annullamento della cartella per difetto di motivazione e sproporzione della sanzione. In primo grado la CTP accolse il ricorso ritenendo buona fede e ravvedimento; l'Ufficio appellò.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 15-ter DPR 602/73, che prevede la decadenza dai benefici (rateazione e sanzioni in misura ridotta) nel caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva. Anche se la decadenza è stata accertata dopo il pagamento integrale delle rate, ciò non impedisce l'applicazione della sanzione maggiorata; il pagamento effettuato esclude la richiesta dell'imposta residua, ma non quella della sanzione aumentata. Il ravvedimento operoso non era applicabile perché l'obbligazione era già stata definita con adesione e la tardività determinava la decadenza. Conseguentemente la iscrizione a ruolo è legittima e la società è condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 218/1997, art. 8

    art. 8 del D.Lgs. 218/1997

    Riferimento alla possibilità di rateazione/definizione agevolata dei tributi; la norma è la base normativa per la concessione della rateazione nel caso di adesione/definizione.

  • D.Lgs. 218/1997, art. 1-bis

    art. 1-bis del D.Lgs. 218/97

    Richiamata in relazione alla misura ridotta delle sanzioni applicata nell'ambito della definizione/adesione; disciplina la riduzione delle sanzioni negli strumenti di definizione.

  • DPR 602/1973, art. 15-ter, comma 2

    art. 15-ter del DPR 602/73

    Stabilisce che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva determina la decadenza dai benefici della rateazione e dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e legittima l'applicazione della sanzione maggiorata sull'importo residuo.

  • D.L. 119/2018, art. 6

    Norma sulla possibilità di sospensione del giudizio in presenza di istanze di definizione agevolata; nel caso in esame la sospensione non è stata concessa perché l'Ufficio ha negato la definizione e non è stato proposto ricorso contro quel provvedimento.

Massime di principio

  • La concessione della rateazione nell'ambito di adesione/definizione è condizionata al rispetto puntuale delle scadenze: il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva determina la decadenza automatica dai benefici (rateazione e sanzioni ridotte).
  • Il ravvedimento operoso non è idoneo a sanare la decadenza quando il debito è stato 'definito' con adesione/definizione e la tardività riguarda l'adempimento di una rata prevista da quella definizione; in tali casi la decadenza è insanabile e resta dovuta la sanzione maggiorata prevista dall'art. 15-ter.
  • Se la decadenza viene accertata dopo che il contribuente ha comunque pagato l'imposta residua, l'Ufficio non può più pretendere l'imposta (essendo questa già versata) ma può legittimamente chiedere la sanzione maggiorata prevista dalla norma.
  • La buona fede o la 'dimenticanza' del contribuente non sono rilevanti per evitare la decadenza se la norma prevede un meccanismo obiettivo basato sulle scadenze; occorre provare cause di forza maggiore ove rilevanti.
  • In caso di contestazione della sanzione o del calcolo, è importante verificare i termini di pagamento, le date effettive dei versamenti e la documentazione della rateazione; impugnare tempestivamente gli atti e valutare il rischio di spese di giudizio, anche in appello.
  • Se si intende chiedere la definizione agevolata della controversia ai sensi di norme speciali, occorre curare che l'istanza sia ammissibile e che non vi sia un provvedimento di diniego definitivo dell'Ufficio non impugnato, altrimenti non opera la sospensione del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.