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Sentenza

Sentenza del 11/03/2021 n. 34 - Corte Costituzionale

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari o dissestati - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale [PRFP] - Mancata adozione del piano entro il termine perentorio - Previsto automatico avvio della procedura di dissesto- Inizio mandato nel periodo di pendenza - mancata previsione di un termine di 60 giorni per predisporre PRFP - Incostituzionalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il rimettente contestava la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 perché non prevedono che, quando una nuova amministrazione si insedia in pendenza del termine perentorio di 90 giorni previsto per l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e la precedente amministrazione non ha predisposto il piano, la nuova amministrazione possa deliberare il PRFP entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 149/2011). L'automatismo di avvio del dissesto, ancorato al solo decorso del termine di 90 giorni, esporrebbe la compagine subentrante a una responsabilità politica oggettiva e sarebbe contrario ai principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio, della sana gestione finanziaria, del buon andamento, della ragionevolezza e del principio di uguaglianza.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione in via principale e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui non consente che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di 90 giorni (qualora la precedente amministrazione non abbia predisposto il piano), l'amministrazione insediata possa deliberare il PRFP presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. La Corte ha quindi esteso al caso della deliberazione ex novo (e non solo alla rimodulazione) il termine di 60 giorni, ritenendo la norma originaria discriminatoria e irragionevole. La questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni ... delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ... Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera ... risulti già presentata dalla precedente amministrazione ... l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano ..., presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011."

    La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la parte che non consente anche alla nuova amministrazione, insediatasi in pendenza del termine di 90 giorni e priva di piano, di utilizzare il termine di 60 giorni dalla relazione di inizio mandato per deliberare il PRFP (non solo per rimodularlo).

  • art. 243-quater, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    "La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, ... comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione ... del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto."

    La norma collegata prevedeva l'automatismo dell'avvio alla dichiarazione di dissesto per la tardiva presentazione del piano; la Corte ha ritenuto che tale automatismo, applicato senza considerare l'insediamento di nuova amministrazione e la successiva relazione d'inizio mandato, fosse in contrasto con principi costituzionali.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149

    "[Relazione di inizio mandato] volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento" (riassunto del contenuto normativo)

    La relazione di inizio mandato è il momento processuale che consente alla nuova amministrazione di acquisire piena contezza della situazione economico-patrimoniale e da cui la Corte ha ritenuto opportuno far decorrere il termine di 60 giorni per la predisposizione del PRFP.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149

    Richiamato da art. 243-quater per le conseguenze procedurali in caso di mancata presentazione del piano (termine per la deliberazione del dissesto).

  • Artt. 1, 3, 81, 97 e 119 Costituzione

    Sono i parametri costituzionali invocati: principio unitario della Repubblica e mandato elettorale (art.1), uguaglianza e ragionevolezza (art.3), pareggio di bilancio e sana gestione (art.81), buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art.97), autonomia finanziaria degli enti locali (art.119). La Corte ha ritenuto che l'assetto normativo impugnato ledeva tali principi nella parte indicata.

Massime di principio

  • Se una nuova amministrazione si insedia mentre è ancora pendente il termine perentorio di 90 giorni per adottare il PRFP e la precedente amministrazione non ha predisposto il piano, la nuova amministrazione deve poter disporre di un termine congruo (60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato) per predisporre e deliberare il PRFP.
  • L'automatismo che collega automaticamente il mero decorso del termine di 90 giorni alla immediata apertura della procedura di dissesto non può essere applicato senza tenere conto della situazione soggettiva della nuova amministrazione e della tempestiva acquisizione della relazione di inizio mandato; occorre una valutazione di concreta situazione economico-finanziaria prima di decretare il dissesto.
  • La relazione di inizio mandato (art. 4-bis) assume rilievo decisivo per fissare l'inizio del termine utile a predisporre il piano quando l'amministrazione cambia durante la procedura di riequilibrio: va predisposta tempestivamente e utilizzata per attivare il periodo di 60 giorni.
  • In caso di prolungata istruttoria o di significativo mutamento della situazione finanziaria nel corso del procedimento, la valutazione di congruità del piano deve essere riferita alla situazione corrente al momento del controllo, non esclusivamente a quella alla data della richiesta originaria.
  • Prassi operativa per le amministrazioni locali: (a) se subentrano, chiedere subito il riconoscimento del termine di 60 giorni decorrente dalla relazione d'inizio mandato; (b) predisporre senza ritardo la relazione di inizio mandato e la documentazione di supporto; (c) documentare eventuali miglioramenti intervenuti nella situazione finanziaria per contrastare l'automatismo del dissesto; (d) coinvolgere tempestivamente Commissione per la stabilità e l'organo di revisione per rispettare i tempi di istruttoria.

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