Sentenza del 11/03/2021 n. 196 - Corte di Giustizia UE
La Corte si esprime sulla nozione di soggetto passivo riferita alla sede principale di una società,facente parte di un Gruppo IVA, e della succursale situate in due Stati membri diversi. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Nozione - Articolo 11 - Gruppo IVA Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi - Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale - Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione verteva sull'interpretazione delle norme IVA in relazione alla qualifica, ai fini IVA, della sede principale di una società (con sede in Danimarca) che è membro di un gruppo IVA danese e della sua succursale stabilita in Svezia che non fa parte di alcun gruppo IVA svedese. La succursale utilizzava servizi (in particolare una piattaforma informatica) forniti dalla sede principale, alla quale venivano imputati i costi. La succursale chiedeva se, a causa dell'appartenenza della sede principale a un gruppo IVA, la sede principale e la succursale dovessero essere considerate un unico soggetto passivo (e dunque le imputazioni interne non imponibili) oppure soggetti passivi distinti e, in tal caso, se i servizi addebitati dovessero essere considerati prestazioni imponibili soggette a IVA in Svezia.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, ai fini dell'IVA, la sede principale facente parte di un gruppo IVA costituito ai sensi dell'art.11 della direttiva 2006/112/CE e la succursale stabilita in un altro Stato membro devono essere considerate soggetti passivi distinti se la sede principale (o il gruppo cui appartiene) fornisce alla succursale servizi dei quali le imputa i costi. La Corte ha spiegato che: (i) l'art.11 consente agli Stati membri di considerare un insieme di entità stabilite nel loro territorio come un unico soggetto passivo ma tale regime è limitato al territorio dello Stato membro che esercita l'opzione; (ii) l'appartenenza della sede principale al gruppo IVA danese implica che, ai fini IVA, il gruppo è il prestatore delle prestazioni; (iii) la succursale svedese non può essere membro del gruppo IVA danese per ragioni territoriali; (iv) quindi non sussiste un unico soggetto passivo che comprenda insieme gruppo danese e succursale svedese e le prestazioni tra loro sono operazioni imponibili. La Corte ha respinto gli argomenti della banca basati su precedenti giurisprudenziali e sul principio di neutralità fiscale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 2(1)(c)
Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Stabilisce il perimetro delle prestazioni di servizi imponibili: se tra prestatore e destinatario sussiste un rapporto giuridico tra soggetti passivi distinti, la prestazione è imponibile nello Stato membro del destinatario secondo le regole applicabili.
Direttiva 2006/112/CE, art. 9(1)
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Definisce la nozione di soggetto passivo: per valutare se una succursale è soggetto passivo distinto occorre verificare se svolge un'attività economica in modo indipendente (es. sopportazione del rischio economico).
Direttiva 2006/112/CE, art. 11
Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
Consente la formazione di gruppi IVA assimilati a un unico soggetto passivo, ma con un limite territoriale: un gruppo può comprendere soltanto entità stabilite nel territorio dello Stato membro che esercita l'opzione; ciò impedisce di estendere automaticamente l'effetto del gruppo a succursali in altri Stati membri.
Diritto danese - lov om merværdiafgift, art. 47(4)
Norma nazionale che recepisce l'art.11 e autorizza la registrazione di gruppi IVA danesi composti da soggetti stabiliti in Danimarca.
La normativa danese limita i gruppi IVA agli stabilimenti situati in Danimarca; tale regola nazionale è stata rilevante per affermare che la succursale svedese non può essere membro del gruppo IVA danese.
Giurisprudenza - C-7/13 Skandia America (USA), filial Sverige
Sentenza che ha ritenuto imponibili le prestazioni di una sede principale alla sua succursale quando la succursale fa parte di un gruppo IVA in uno Stato membro diverso.
Precedente che individua il principio per cui l'appartenenza di una delle entità a un gruppo IVA può determinare che le prestazioni tra esse siano considerate operazioni tra soggetti passivi distinti.
Giurisprudenza - C-210/04 FCE Bank
Decisione che valuta l'autonomia economica della succursale e il requisito della sopportazione del rischio per essere considerata soggetto passivo distinto.
Usata come parametro per verificare quando una succursale e la casa madre costituiscono un unico soggetto passivo o soggetti distinti in funzione della loro indipendenza economica.
Giurisprudenza - C-165/17 Morgan Stanley & Co International
Sentenza secondo la quale le prestazioni tra sede principale e succursale sono imponibili solo quando tra le parti esiste un rapporto giuridico che comporta uno scambio di prestazioni reciproche; in assenza di tale rapporto, trattasi di flussi interni non imponibili.
Conferma la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto giuridico e di soggettività fiscale distinta per qualificare come imponibili le prestazioni interne.
Massime di principio
- Se la sede principale è membro di un gruppo IVA nazionale costituito ai sensi dell'art.11 e la succursale è stabilita in un altro Stato membro e non è membro di un gruppo nello Stato ospitante, la sede (o il gruppo) e la succursale sono soggetti passivi distinti quando la sede fornisce servizi e le imputa i costi.
- La territorialità dei gruppi IVA è cruciale: l'effetto di un gruppo come unico soggetto passivo opera solo entro i confini dello Stato membro che ha costituito il gruppo; le succursali in altri Stati non sono automaticamente incluse.
- Per decidere se una succursale è soggetto passivo distinto va valutata la sua autonomia economica, in particolare la sopportazione del rischio; in mancanza di autonomia, le operazioni interne possono rimanere non imponibili se le entità formano un unico soggetto passivo.
- Quando la sede (o il suo gruppo) presta servizi a una succursale in altro Stato membro e le addebita i costi, occorre considerare tali addebiti come potenzialmente imponibili nello Stato della succursale, salvo che la succursale faccia parte dello stesso soggetto passivo ai sensi nazionali applicabili.
- In situazioni simili conviene verificare la normativa nazionale di recepimento dell'art.11, la posizione del comitato IVA e la giurisprudenza della Corte per prevedere obblighi di fatturazione, IVA e reverse charge nello Stato della succursale; mantenere documentazione che dimostri se la succursale sopporta rischi economici o agisce come entità separata.
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