Cassazione Penale, Sentenza n. 04202/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile (Giuseppina Clemente) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo confermato le statuizioni civili a suo favore, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla medesima in sede di appello mediante conclusioni e deposito di nota spese. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata statuizione sulle spese nonostante la sua vittoria civile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la declaratoria di prescrizione dei reati non impedisce la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile quando quest'ultima abbia ottenuto la conferma delle proprie pretese. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione delle spese a favore della parte civile e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la liquidazione, precisando che, essendo la statuizione del tutto mancante, il rinvio deve essere al giudice penale a quo.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'individuazione del giudice competente al rinvio: se la pronuncia sulla liquidazione delle spese manca del tutto il rinvio va al giudice penale a quo; se riguarda il diritto della parte civile o il quantum, il rinvio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021 (Cimmino)
Giurisprudenza che afferma che la prescrizione non equivale a soccombenza: l'imputato può essere comunque condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile anche quando il reato è estinto per prescrizione.
Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016 (Pellegrino)
Pronuncia che disciplina l'individuazione del giudice del rinvio in caso di annullamento relativo alla liquidazione delle spese: rinvio al giudice penale a quo se la statuizione manca, al giudice civile competente per valore se l'annullamento riguarda il diritto o il quantum.
Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014 (Castano)
Conferma dei principi sopra indicati in ordine all'annullamento e al criterio di individuazione del giudice competente per il rinvio.
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione del reato non impedisce la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando quest'ultima ha ottenuto il riconoscimento o la conferma delle proprie pretese civili.
- Se la Corte d'appello conferma le statuizioni civili ma omette di decidere sulla liquidazione delle spese chieste dalla parte civile, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione con rinvio per la liquidazione.
- L'individuazione del giudice cui rinviare la decisione sulle spese dipende dal tipo di omissione: se la statuizione manca del tutto, il rinvio va al giudice penale a quo; se l'annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o il relativo quantum, il rinvio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
- La partecipazione attiva della parte civile in appello (presenza, presentazione di conclusioni e nota spese) rafforza la sua posizione alla richiesta di liquidazione delle spese; tale richiesta va valutata e, se fondata, soddisfatta anche se il reato è estinto per prescrizione.
- Il giudice del rinvio dovrà effettuare un opportuno vaglio del merito delle pretese per determinare l'effettivo diritto e il quantum delle spese da liquidare.
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