Cassazione Penale, Ordinanza n. 21903/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso avverso la sentenza del GUP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per i capi di imputazione indicati nel provvedimento. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 546 c.p.p. e nullità della motivazione, lamentando anche l'omessa verifica dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., deducendo il vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. In sostanza, la difesa contestava che il giudice avesse omesso un controllo sulla sussistenza di eventuali cause ostative al proscioglimento, pur in presenza di sentenza emessa su richiesta delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse consentito in sede di legittimità, poiché contro la sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole violazioni di legge tassativamente previste. La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i vizi deducibili. La Corte ha aggiunto che tale conclusione vale a prescindere dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
invocato dalla difesa come parametro della dedotta nullità della motivazione
richiamato quale norma sull'immediato proscioglimento in presenza di cause di non punibilità o evidenza del fatto non punibile
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
indicato dal ricorrente come base del vizio dedotto in cassazione
ritenuto norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge ivi tassativamente indicate
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come vizio autonomo di legittimità.
- La preclusione all'impugnazione opera anche quando la sentenza contenga o meno una motivazione sull'esclusione delle cause di non punibilità: ciò che rileva è la natura del motivo proposto, non la completezza della motivazione resa dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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