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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05920/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato destinatario di sentenza del GIP con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., pari a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, convertita in trecentoventi ore di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989. Con un unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando in sostanza l'eccessività delle prescrizioni aggiuntive collegate alla misura del lavoro di pubblica utilità. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione delle regole sulla necessaria presentazione mediante difensore per il ricorso per cassazione, e che comunque le doglianze erano generiche e non consentite, perché dirette contro profili del trattamento sanzionatorio estranei ai motivi proponibili nel caso di sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento).

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso presentato personalmente dall'imputato è inammissibile perché il ricorso per cassazione deve essere proposto secondo le forme previste dalla legge, tramite difensore.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato in combinazione con l'art. 571, comma 1, c.p.p. per escludere l'ammissibilità del ricorso personale dell'imputato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato per affermare che le censure sull'eccessività delle prescrizioni aggiuntive al lavoro di pubblica utilità non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 6-ter legge n. 401 del 1989

    norma incriminatrice del reato oggetto di applicazione della pena concordata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenza di patteggiamento, il ricorso deve rispettare le forme e le modalità di proposizione stabilite dal codice di rito; il ricorso presentato personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede l'intervento del difensore.
  • Contro la sentenza di applicazione della pena concordata i motivi di ricorso sono tassativi: non sono proponibili censure che esulino dal catalogo previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., incluse doglianze relative alla mera eccessività di prescrizioni accessorie o aggiuntive se non consentite dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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