Sentenza del 24/09/2019 n. 23669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ASCIT ha impugnato la sentenza della CTR di Firenze sostenendo, con il primo motivo, che la TIA fosse dovuta per gli immobili indicati dalla contribuente, poiché il regolamento comunale non prevedeva l'esenzione per locali temporaneamente inutilizzati o interessati da lavori non impeditivi dell'uso. La società ha inoltre contestato, con il secondo motivo, l'esclusione dell'IVA sulla TIA, sostenendo che essa fosse applicabile alla prestazione di servizio sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ritenuto dovuta integralmente la TIA: le annotazioni relative all'inutilizzo dei locali e ai lavori di ristrutturazione non erano sufficienti, in assenza di una specifica previsione regolamentare e di prova concreta dell'inutilizzabilità. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando che la TIA-1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente per tale profilo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato.
La TIA-1 è dovuta per i locali o le aree detenuti o occupati, salvo specifiche ipotesi di esclusione o riduzione previste dalla legge o dal regolamento applicabile.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14
Riduzione proporzionale di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Le riduzioni costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere richieste e provate dal contribuente.
Regolamento comunale del Comune di Capannori sulla TIA, art. 9
Poiché il regolamento non prevedeva l'esclusione per il mero mancato utilizzo dei locali o per lavori non dimostrati come impeditivi dell'uso, tali circostanze non escludevano l'obbligo tariffario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
Non è stato ritenuto applicabile alla TIA-1, poiché questa non costituisce il corrispettivo privatistico di una prestazione di servizi, ma un prelievo tributario.
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009
La TIA-1 conserva natura tributaria ed è distinta dalla TIA-2 prevista dal D.Lgs. n. 152/2006; la sua natura deve essere desunta dalla disciplina legislativa complessiva e non da prassi amministrative.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8822/2018
La TIA-1 è un tributo e le controversie sulla sua debenza appartengono alla giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione di una tariffa rifiuti, il contribuente deve indicare tempestivamente le condizioni di inutilizzabilità nella dichiarazione originaria o in una dichiarazione di variazione e deve provarle con elementi oggettivi o documentazione idonea.
- Il semplice mancato utilizzo di un immobile, la sua temporanea inattività o la presenza di lavori non rendono automaticamente non dovuta la TIA: occorre verificare la disciplina regolamentare e dimostrare che i locali fossero concretamente inutilizzabili o incapaci di produrre rifiuti.
- Le annotazioni inserite dal contribuente nella denuncia non prevalgono sulle categorie tariffarie e sulle regole del regolamento comunale se non sono accompagnate da una specifica previsione di esenzione o da adeguata prova dell'inutilizzabilità.
- La TIA-1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997, ha natura tributaria; di regola non deve quindi essere assoggettata a IVA.
- Le riduzioni o esenzioni rappresentano eccezioni alla regola generale dell'assoggettamento dei locali alla tariffa e, in caso di contestazione, l'onere della prova grava normalmente sul contribuente.
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