Cassazione Civile, Ordinanza n. 24214/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito della successione testamentaria di un soggetto che aveva istituito eredi, in quote uguali, tre discendenti. In un giudizio promosso da una coerede per la divisione, un'altra coerede ha chiesto di accertare la simulazione di un atto di compravendita intercorso tra il de cuius e la terza coerede, riguardante un terreno con fabbricati. Secondo la ricorrente, i beni erano solo apparentemente venduti ma in realtà donati; perciò dovevano essere considerati nella riunione fittizia ai fini della successione necessaria, con conseguente lesione della quota di legittima e riduzione della disposizione testamentaria in favore della beneficiaria. La Corte d'appello aveva negato alla parte la possibilità di avvalersi delle agevolazioni probatorie riconosciute al legittimario per provare la simulazione di atti del de cuius e aveva comunque escluso la lesione della disponibile, confrontando il valore della donazione asseritamente simulata con la quota disponibile. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 537 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel criterio di confronto e nella rilevanza attribuita alla donazione ai fini della tutela della quota di riserva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di successione necessaria, le donazioni vanno considerate nella riunione fittizia anche quando non siano esse stesse direttamente lesive della legittima, poiché possono incidere sulla verifica della lesione di altre disposizioni testamentarie o donative. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere confrontato la disponibile teorica, calcolata includendo il bene oggetto della simulazione, con il valore della stessa donazione, invece di verificare se, sommando quel bene alla massa di calcolo e raffrontando la quota di riserva della ricorrente con quanto ricevuto per testamento dalla beneficiaria, emergesse una lesione della legittima e la conseguente utilità dell'azione di simulazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le donazioni devono essere incluse nella riunione fittizia per calcolare la massa ereditaria e verificare la lesione della legittima; la loro rilevanza non dipende dal fatto che siano già di per sé riducibili.
La quota di riserva dei legittimari va determinata secondo i criteri di legge e confrontata con quanto ricevuto dal beneficiario della disposizione testamentaria per verificare l'eventuale lesione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riduzione e tutela della legittima, una donazione del de cuius può essere oggetto di azione di simulazione da parte del legittimario anche se la donazione non sia autonomamente lesiva della quota di riserva, quando la sua inclusione nella massa di calcolo possa incidere sulla riducibilità di altre attribuzioni.
- Ai fini della verifica della lesione della legittima, il giudice deve confrontare la quota di riserva calcolata sull'intera massa, comprensiva dei beni oggetto di eventuale simulazione o donazione, con quanto il legittimario abbia effettivamente ricevuto, e non con il valore della donazione stessa.
- L'azione di simulazione proposta dal legittimario ha natura strumentale rispetto alla tutela della quota di riserva: va scrutinata in funzione della sua idoneità a incidere sul calcolo della massa ereditaria e sulla riducibilità delle disposizioni testamentarie o donative successive.
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