Cassazione Penale, Sentenza n. 22815/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Matera che aveva applicato, con patteggiamento (ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), la pena per plurime ipotesi di corruzione in atti giudiziari (propria e impropria) in concorso con un militare dell'Arma. La difesa sosteneva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti: in particolare, che alcuni episodi (punti 3), 7), 8), 9)) non erano riconducibili ad un mercimonio della funzione finalizzato a un procedimento penale pendente e quindi non potevano essere qualificati come corruzione in atti giudiziari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: 1) il ricorso ricostruisce il capo di imputazione in modo eccentricò rispetto al testo, trattando singoli episodi come autonome imputazioni quando dovevano essere letti nel loro complesso (coerenza con la qualifica data e con la continuazione considerata nel patto); 2) in tema di patteggiamento, l'impugnazione per cassazione dell'erronea qualificazione giuridica è ammessa solo per errori manifesti; nel caso la contestazione si fonda su verifiche di fatto soggette a apprezzamento e non su un errore giuridico palese. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa.
Norme richiamate
art. 444 e seguenti codice di procedura penale
Riferimento al patteggiamento: la sentenza è stata resa in esito alla applicazione della pena concordata tra le parti; i fatti vanno valutati nella loro complessità alla luce dell'accordo sulle ipotesi contestate e della continuazione
art. 448, comma 2-bis codice di procedura penale
Limita il sindacato in Cassazione sull'erronea qualificazione giuridica nelle sentenze di patteggiamento ai soli casi di "errore manifesto", ossia quando la qualificazione risulti chiaramente ed indiscutibilmente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione
art. 616 codice di procedura penale
Norma sulle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la sentenza dispone l'applicazione delle pronunce consequenziali (spese e somme dovute alla Cassa)
Massime di principio
- Nei procedimenti conclusi con patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.) la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica della qualificazione dei fatti solo in presenza di un errore manifesto; non è luogo per riesaminare valutazioni di fatto o ricostruzioni probatorie.
- La qualificazione penalistica deve essere valutata alla luce del testo integrale del capo di imputazione: non è ammissibile frammentare la contestazione in singoli episodi autonomi se il capo la presenta come unitaria o collegata da continuazione.
- Un ricorso che si fonda su verifiche di fatto o su una diversa lettura degli accadimenti, anziché su un palese vizio di diritto, rischia l'inammissibilità in Cassazione quando derivi da un accordo sulle parti (patteggiamento).
- Quando si contesta l'erronea qualificazione giuridica in sentenze di patteggiamento, occorre dimostrare che la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →