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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04564/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge sul giudizio di responsabilità per il reato contestato, ma le censure riproducevano sostanzialmente quelle già dedotte in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato le precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro e il possesso ingiustificato di strumenti idonei ad aprire o sforzare serrature; (2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione della Corte territoriale circa l'assenza di esiguità dell'offesa e la sussistenza di un comportamento abituale ostativo, anche in ragione dei precedenti specifici; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo una valutazione non corretta della personalità dell'imputato, ma anche su questo punto senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello; il secondo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva congruamente escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando modalità della condotta, tempo e luogo, precedenti specifici e abitualità del comportamento; il terzo era anch'esso non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto anche dalla sola assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    La fattispecie incriminatrice richiede, secondo la sentenza di merito richiamata, la sussistenza di precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro e il possesso ingiustificato di strumenti idonei ad aprire o sforzare serrature.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità della condotta, circostanze di tempo e luogo, precedenti specifici e abitualità del comportamento; il giudice deve motivare sugli aspetti ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare tutti i parametri possibili.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche per la sola assenza di elementi positivi, e la presenza di precedenti penali può essere valorizzata in senso ostativo.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla concedibilità della particolare tenuità del fatto e, più in generale, sulla gravità della condotta rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto.
  • La nozione di comportamento abituale e la presenza di precedenti specifici possono ostare al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo anche quando sia motivato dalla sola mancanza di elementi di segno positivo e dalla presenza di precedenti penali, senza che sia imposto un particolare obbligo di valorizzare circostanze favorevoli inesistenti.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sulla concedibilità di benefici premiali sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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