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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32099/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in cassazione se la decisione di merito è coerente e motivata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di rapina aggravata. L'unico motivo di impugnazione denunciava vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando l'omessa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente reiterativo, privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, manifestamente infondato, osservando che la quantificazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la quantificazione della pena, da valutare dal giudice di merito nella scelta della sanzione e nella graduazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 132 c.p.

    Indicato, insieme all'art. 133 c.p., quale criterio cui il giudice deve attenersi nell'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena.

  • art. 628 commi 2 e 3 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il fatto contestato, qualificato come rapina aggravata con riferimento alla commissione del fatto da più persone riunite.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali e sorretta da motivazione non meramente apparente o illogica.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena o del giudizio di bilanciamento tra circostanze.
  • Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi o allegazioni difensive idonei a giustificare un diverso giudizio.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo generico la doglianza già formulata, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneRapina
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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