Cassazione Penale, Ordinanza n. 34363/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il rigetto/diniego della domanda di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare è provvedimento meramente interlocutorio e non impugnabile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 29/04/2025 con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile la sua istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Deduceva l'erronea interpretazione della disciplina prevista dall'art. 4-bis, comma 1, l. n. 354/1975 e dall'art. 47-quinquies, commi 1 e 7, ord. pen. La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa abbia natura meramente provvisoria e interlocutoria, e quindi non sia impugnabile. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dell'esecuzione penale; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma nel merito, ma lo menziona nel contesto della censura sull'erronea applicazione della disciplina delle misure alternative.
art. 47-quinquies, commi 1 e 7, l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare; la Corte ribadisce che il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza è interlocutorio e non impugnabile.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di impugnazione irrituale sorretta da colpa.
norma evocata nel ricorso per la disciplina della detenzione domiciliare/differimento provvisorio; non viene interpretata nel dettaglio, ma nel quadro del principio di non impugnabilità del provvedimento provvisorio.
Massime di principio
- In materia di esecuzione della pena, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sulla domanda di applicazione provvisoria di una misura alternativa ha natura meramente interlocutoria o interinale e non è autonomamente impugnabile.
- La competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa spetta al tribunale di sorveglianza, non al magistrato di sorveglianza.
- Il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare non impone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, quando il provvedimento sia limitato alla fase provvisoria.
- L'impugnazione proposta avverso un atto non impugnabile è inammissibile e può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
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