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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41131/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (rappresentato in cassazione dal Ministero) aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo del DAP e aveva consentito a Giuseppe Madonia (41-bis) di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie ordinarie. Il Ministero sosteneva che la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018, pur avendo eliminato il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis, non ha riconosciuto un diritto illimitato ad effettuare la cottura in qualsiasi modalità e orario, lasciando all'Amministrazione la potestà regolamentare sulle modalità di esercizio. Denunciava, inoltre, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto illegittime le fasce orarie per mere ragioni di principio, senza tenere conto delle esigenze di sicurezza, di organizzazione interna e dei rischi connessi alla cottura contemporanea dei cibi rispetto ad altre attività trattamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha ritenuto legittimo, in linea di principio, che l'Amministrazione penitenziaria individui fasce orarie per la cottura dei cibi ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 30/06/2000, n. 230. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali regolamentazioni sono sindacabili se risultano discriminanti o mirano a ripristinare maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni senza adeguate ragioni. Applicando i principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la limitazione delle fasce orarie nella Casa circondariale di L'Aquila sia giustificata da ragioni logistiche e organizzative (salubrità degli ambienti, ordinata convivenza, rispetto del lavoro del personale, evitare concentrazione di fumi/odori e sovrapposizione con attività trattamentali) e non costituisca discriminazione. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 41-bis

    La disciplina del regime differenziato 41-bis non può impedire in modo assoluto la cottura dei cibi; tuttavia la regolamentazione dell'Amministrazione in merito alle modalità di esercizio del diritto è ammessa, purché non ripristini una maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni senza giustificazioni concrete.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13

    il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà regolamentare di definire le modalità (anche fasce orarie) per la cottura di alimenti nelle camere detenitive; tale potestà legittima limitazioni organizzative e di sicurezza ragionevoli.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in 41-bis, ma non ha trasformato la cottura in un diritto soggettivo assoluto: resta spazio per regolamentazioni amministrative sulle modalità di esercizio, nei limiti del rispetto della dignità e senza ripristinare afflittività aggiuntiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate, es. Sez. 1, n. 4030/2020, n. 36940/2022, n. 38401/2022, n. 43528/2023 e altre)

    Consolidato principio che le fasce orarie per la cottura sono regolamentazione ammissibile ma sindacabile se determinano una discriminazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni; l'Amministrazione deve motivare adeguatamente le differenze.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può regolamentare le modalità e le fasce orarie per la cottura dei cibi ai sensi del d.P.R. 230/2000, art.13; questa regolazione è legittima se fondata su esigenze di sicurezza, igiene, organizzazione del personale e tutela delle attività trattamentali.
  • La pronuncia della Corte costituzionale n.186/2018 ha eliminato il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis, ma non ha creato un diritto illimitato: limiti ragionevoli e motivati sono compatibili.
  • La giurisdizione di merito può sindacare le scelte amministrative quando la regolamentazione comporti una differenziazione rispetto ai detenuti comuni; la censura è fondata se la limitazione è priva di adeguate ragioni e mira a rendere più afflittivo il regime speciale.
  • Per essere legittime, le fasce orarie differenziate devono essere giustificate con elementi concreti (es. organizzazione dei servizi, salubrità degli ambienti, numero e tipologia delle celle, rischio di concentrazione di fumi/odori, sovrapposizione con altre attività).
  • In situazioni simili conviene documentare fattori logistici e organizzativi concreti che giustifichino la differenziazione, e dimostrare che l'accesso all'attività di cottura non è di fatto precluso (es. ore complessive consentite adeguate).

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