Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per tentata estorsione. Denuncia in primo luogo carenza di elementi probatori e vizi di motivazione, sostenendo che l'unico episodio certo fosse una manifestazione occasionale in stato di ubriachezza, con frasi senza senso e una richiesta inesigua di due euro, tali da escludere la consapevolezza e la capacità di costrizione. In secondo luogo deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare la costituzione della parte civile, non essendosi questa presentata in sede di appello e non avendo depositato conclusioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame non consentito e privo di specificita, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato le prove: lo stato di ubriachezza era stato escluso da un testimone con percezione diretta (maresciallo Carleo) e l'audio era uno degli elementi valutati insieme alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute indicative di condotta minacciosa idonea a costringere alla elargizione richiesta. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata richiamando il principio dell'immanenza della costituzione, per cui la mancata partecipazione della parte civile in appello non equivale a revoca tacita della costituzione, salvo che per l'impossibilita di liquidare le spese del grado a favore della parte civile non comparsa. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile, il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
consente la presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in udienza; nel caso il Procuratore ha chiesto il rigetto del ricorso
art. 82, comma secondo cod. proc. pen.
disciplinando la revoca della costituzione della parte civile per mancata conclusione, trova applicazione solo nel processo di primo grado; in appello le conclusioni di primo grado restano efficaci per il principio di immanenza della costituzione
prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000 n.186
richiamata con riferimento alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita e alla possibilita di irrogare una sanzione pecuniaria
Cass. Sez.5 n.24637 del 6/4/2018
precedente richiamato per affermare che la mancata partecipazione della parte civile in appello non comporta la revoca tacita della costituzione
Cass. Sez.2 n.24063 del 20/5/2008
ulteriore precedente citato a sostegno del principio che le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico nel contestare errori di diritto o vizi esegetici ben individuati; la mera richiesta di diversa rivalutazione delle prove e inammissibile
- La constatazione dello stato di ubriachezza richiede elementi probatori concreti e non puo essere basata su mere ipotesi o sulla minimizzazione della persona offesa; il giudice puo valorizzare percezioni dirette di testimoni e altri elementi oltre a registrazioni audio
- La presenza o la costituzione della parte civile in primo grado mantiene i suoi effetti in appello per il principio di immanenza della costituzione; la mancata comparizione in appello non equivale automaticamente a revoca della costituzione
- Se la parte civile non si presenta in appello non puo ottenere le spese del grado a suo favore, salvo che abbia conferito procura speciale; tuttavia le statuizioni sostanziali e processuali di primo grado restano operative
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente puo essere condannata a spese e sanzioni pecuniarie; e quindi e importante valutare la fondatezza e la specificita dei motivi prima di proporre impugnazione
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