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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07947/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché l'art. 131-bis c.p. è escluso in presenza di comportamento abituale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendosi che la Corte territoriale avesse errato nell'escluderla. La Cassazione rileva tuttavia che la norma non è applicabile quando il comportamento è abituale e che, nel caso concreto, l'abitualità risultava da plurime condanne definitive per delitti contro il patrimonio emerse dal casellario giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata quale base della condanna confermata in appello.

  • art. 625 c.p.

    Norma aggravatrice del furto, richiamata quale aggravante contestata e confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento è abituale; l'abitualità può desumersi da plurime condanne definitive per delitti contro il patrimonio risultanti dal casellario giudiziale.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando il comportamento dell'agente risulti abituale.
  • L'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere accertata anche mediante il riferimento a pregresse condanne definitive emergenti dal casellario giudiziale, specie se relative a delitti della stessa natura.
  • Quando il motivo di ricorso si limita a censurare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. ma dagli atti risulta in modo univoco la recidiva di condotte analoghe, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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