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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25502/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione di merito, che resta ferma. La Corte ha escluso sia la denunciata violazione di legge sia il vizio motivazionale, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era presente e logicamente argomentata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione a un fatto di appropriazione, chiedendo il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato l'attenuante e che la motivazione sul punto fosse carente. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, priva di una reale analisi critica della motivazione impugnata; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, lineare, coerente e fondata su una valutazione dei dati probatori, con specifico riferimento alla natura e al numero dei beni oggetto dell'appropriazione.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante invocata è stata negata in ragione della natura e del numero dei beni oggetto dell'appropriazione; la censura che la riguarda è stata ritenuta non specifica e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già scrutinare dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione impugnata contenga una motivazione esistente, lineare e logicamente coerente, sorretta da una valutazione esplicita degli elementi probatori rilevanti.
  • Il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta della natura e del numero dei beni oggetto della condotta, valutazione che può legittimamente condurre al diniego dell'attenuante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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