Cassazione Penale, Sentenza n. 20773/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2021 con cui la Corte d'appello di Caltanissetta revocava l'indulto concesso a Barberi con ordinanza dell'1/12/2009. Il ricorrente deduceva che la revoca era illegittima perché: (1) l'ordinanza che aveva concesso l'indulto era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e quindi non poteva essere revocata; (2) anche dopo la sopravvenuta condanna del 19/7/2018 (irrevocabile dal 3/12/2018) il giudice dell'esecuzione, in data 5/10/2020, aveva già rideterminato la pena includendo la decurtazione derivante dall'indulto, sicché non sarebbe stato più possibile revocare il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca dell'indulto in quanto la causa ostativa (la condanna del 19/7/2018, irrevocabile dal 3/12/2018) è sopravvenuta rispetto alla concessione dell'indulto (1/12/2009). La mancata impugnazione dell'ordinanza del 2009 non impedisce la revoca se sono cambiate le condizioni che avevano portato alla precedente decisione. La censura relativa al provvedimento del 5/10/2020 è stata ritenuta manifestamente infondata e non ostativa alla revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come motivo di cassazione per presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili e prive di fondamento rispetto alla legittimità della revoca dell'indulto.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al regime di impugnabilità/irrevocabilità dei provvedimenti in materia di esecuzione; la Corte ha osservato che i provvedimenti esecutivi non impugnati acquistano carattere di irrevocabilità salvo che siano cambiate le condizioni su cui si fondava la decisione.
Richiamato nella contestazione riguardo alla competenza e ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento del giudice dell'esecuzione quando sopravvengono nuove condizioni ostative alla concessione del beneficio.
art. 3 legge 31.7.2006, n. 241 (legge di clemenza)
La norma sulla legge di clemenza è stata richiamata perché la condanna del 2018 ha costituito causa ostativa in relazione ai criteri temporali fissati dalla legge di clemenza; ciò ha reso legittima la revoca dell'indulto concesso precedentemente.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1 n. 33916 del 07/07/2015
La Corte ha richiamato il principio secondo cui "in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo"; il principio è stato applicato per distinguere i casi in cui la revoca è lecita.
Massime di principio
- La revoca di un indulto è legittima se sopravviene una causa ostativa (es. successiva condanna) che muta le condizioni esistenti al momento della concessione.
- La mancata impugnazione di un provvedimento esecutivo che concede un beneficio non impedisce automaticamente una successiva revoca, quando le condizioni fattuali o giuridiche sono cambiate rispetto al momento della decisione originaria.
- Se la causa ostativa era preesistente ma non era nota al giudice che ha concesso il beneficio e non è stata oggetto di valutazione, il giudice dell'esecuzione può comunque revocare l'indulto (secondo la giurisprudenza consolidata).
- Un provvedimento di rideterminazione della pena che abbia incluso in passato gli effetti di un indulto non necessariamente impedisce una successiva revoca del beneficio, se sopravvengono elementi che giustificano la revoca.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la temporizzazione degli eventi (data di concessione del beneficio vs data di insorgenza della causa ostativa) e se la causa ostativa fosse nota o valutata al momento della concessione.
- Chi propone ricorso deve valutare l'ammissibilità e i rischi di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di impugnazioni prive di fondamento.
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