Cassazione Penale, Ordinanza n. 31948/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di tre precedenti sentenze. Con un unico motivo, formalmente prospettato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha dedotto erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato gli indici dell'unitario disegno criminoso: i reati sarebbero stati commessi nella medesima località e avrebbero avuto analoga natura fraudolenta. La Corte ha però rilevato che si trattava, in sostanza, di una richiesta di diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva invece motivato in modo completo sull'assenza di elementi specifici, di significativo valore probatorio, idonei a dimostrare la preordinazione unitaria, evidenziando la distanza temporale dei fatti e la disomogeneità delle modalità esecutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito già scrutinato con motivazione congrua e logicamente coerente, senza fratture argomentative. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini del riconoscimento della continuazione, non bastano la mera omogeneità dei beni giuridici offesi o la sequenza temporale delle condotte, né il dubbio sull'esistenza dell'identico disegno criminoso può essere risolto in favore del reo, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis; richiede la dimostrazione dell'unitario disegno criminoso, non desumibile da meri indici generici o da una semplice omogeneità dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo formalmente dedotto come vizio di motivazione non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito già adeguatamente motivato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova dell'originaria ideazione unitaria dei fatti, che deve emergere da elementi specifici e dotati di apprezzabile valore dimostrativo.
- Non è sufficiente, per fondare la continuazione, la sola omogeneità della natura dei reati, la medesima località di commissione o la collocazione temporale ravvicinata delle condotte.
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio già valutato in modo coerente dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Il dubbio circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso non può essere colmato in automatico in favore dell'interessato, quando l'accertamento incide sulla certezza del giudicato e sul trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31920/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31921/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31922/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31924/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31925/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →