Cassazione Penale, Ordinanza n. 31227/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I primi due motivi censuravano la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e l'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sui primi due motivi tendessero a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello globale, logica e congrua. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, fondato anche sulla gravità dei precedenti penali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice contestata e oggetto della condanna in appello per evasione.
richiamato quale scriminante invocata dal ricorrente; la Corte osserva che la relativa censura presuppone una diversa lettura delle prove e non coglie la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione globale, logica e coerente.
- La censura sulla scriminante dello stato di necessità deve confrontarsi con gli accertamenti di merito; se si risolve in una diversa lettura del compendio probatorio, è inammissibile.
- Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è aspecifico quando non si confronta con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego, incluse le valutazioni sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non denunciano vizi di legittimità ma mirano a riesaminare il merito della decisione.
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