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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16135/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Una laureata in medicina, iscritta a una scuola di specializzazione in epoca anteriore al pieno recepimento della direttiva comunitaria che imponeva una remunerazione adeguata agli specializzandi, aveva agito contro la Presidenza del Consiglio chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione delle direttive europee. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello, esclusa la prescrizione, l’aveva comunque rigettata ritenendo che l’iscrizione fosse avvenuta prima del 1° gennaio 1983. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva nuovamente respinto la domanda affermando che l’iscrizione era anteriore al 29 gennaio 1982. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia UE con sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20, sostenendo che la direttiva 82/76 impone la remunerazione anche a chi si sia iscritto prima del 29 gennaio 1982, purché la frequenza della specializzazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte di giustizia e il successivo recepimento da parte delle Sezioni Unite, e ha deciso nel merito riconoscendo il risarcimento nella misura indicata e gli interessi dalla domanda.

La decisione

Il ricorso è stato accolto; la sentenza d’appello è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla ricorrente euro 19.021,88, oltre interessi legali dal 17 luglio 2008. Le spese del primo giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio sono state compensate per il sopravvenuto mutamento del quadro giurisprudenziale; le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come fonte europea che imponeva agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici in formazione specialistica.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE quale base dell’obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Interpretata nel senso che l’obbligo di remunerazione vale anche per i medici iscritti prima della sua entrata in vigore, per il periodo successivo al termine di trasposizione e fino alla fine della formazione.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    Richiamato per affermare che, trattandosi di obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora, salvo prova del maggior danno.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Indicata come base della quantificazione equitativa del diritto risarcitorio degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991.

  • legge 8 agosto 1991, n. 257

    Indicata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali con applicazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • Lo ius superveniens derivante da una sentenza della Corte di giustizia UE può incidere anche sul giudizio di rinvio e travolgere il principio di diritto enunciato nella precedente cassazione con rinvio, perché i mutamenti giurisprudenziali eurounitari hanno efficacia immediata nell’ordinamento interno.
  • In materia di medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi si sia iscritto alla scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, se la frequenza è proseguita oltre il 1° gennaio 1983; il criterio decisivo è il periodo di svolgimento della formazione successivo alla scadenza del termine di recepimento, non la sola data di iscrizione.
  • Quando la Corte dispone di tutti gli elementi per la decisione, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, liquidando direttamente il credito risarcitorio spettante sulla base dei criteri giurisprudenziali consolidati.
  • Per i crediti risarcitori degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, la monetizzazione legislativa comporta che l’obbligazione abbia natura di valuta, con conseguente decorrenza degli interessi legali dalla domanda e non della rivalutazione automatica, salvo prova del maggior danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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