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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17289/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento incidentale ex art. 335-quater, comma 6, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari aveva retrodatato al 18 novembre 2025 l'iscrizione della persona indagata nel registro delle notizie di reato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 335 e 335-quater c.p.p., sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la data di presentazione della denuncia-querela del 3 maggio 2025, poiché già allora sarebbero emersi elementi indiziari sufficienti a individuare nominativamente le ricorrenti come possibili autrici del reato. Si è inoltre censurato l'uso di un criterio meramente formale nell'individuazione del momento dell'iscrizione, la motivazione ritenuta apparente e illogica, nonché l'affermazione del giudice secondo cui le questioni relative alla tardiva iscrizione e all'asserita inutilizzabilità degli atti ex artt. 61 e 63 c.p.p. sarebbero estranee al procedimento incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'ordinanza conclusiva del procedimento incidentale disciplinato dall'art. 335-quater, comma 6, c.p.p. non è autonomamente e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, poiché la norma non prevede un rimedio impugnatorio espresso; inoltre il procedimento non è conformato integralmente sul modello dell'art. 127 c.p.p. e non ricorre un contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., essendo prevista una tutela differita: la richiesta di retrodatazione può essere riproposta nelle fasi successive e, se decisa dal giudice del dibattimento, l'ordinanza è impugnabile unitamente alla sentenza. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità, pronunciata de plano, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.p.

    Richiamato come norma sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato, rispetto alla quale si discuteva la retrodatazione del dies a quo.

  • art. 335-quater c.p.p.

    Regola il procedimento incidentale per la retrodatazione dell'iscrizione; la Corte ne valorizza il dato testuale per escludere un rimedio impugnatorio immediato avverso l'ordinanza conclusiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Indicate come norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 586 c.p.p. per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e per l'impugnabilità solo dei provvedimenti espressamente previsti dalla legge.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato per il principio secondo cui le ordinanze sono impugnabili unitamente alla sentenza nei casi previsti dalla legge; la Corte lo utilizza per spiegare la tutela differita prevista dall'art. 335-quater, comma 9, c.p.p.

  • art. 127 c.p.p.

    La Corte osserva che manca nell'art. 335-quater, comma 6, c.p.p. un rinvio espresso al modello camerale generale e, quindi, anche alla ricorribilità per cassazione prevista dall'art. 127, comma 7, c.p.p.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Invocato dalla difesa, ma ritenuto non applicabile nel senso della ricorribilità immediata, poiché il provvedimento non incide direttamente sulla libertà personale e l'ordinamento prevede una tutela differita.

  • art. 61 c.p.p.

    Citato nel ricorso quale norma asseritamente violata per l'interrogatorio/escussione delle indagate, ma la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 63 c.p.p.

    Citato nel ricorso quale norma asseritamente violata per le dichiarazioni rese dalle indagate, ma la Corte non esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base per la decisione de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato quale causa di inammissibilità per difetto di impugnabilità del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Escluso che fondi un immediato ricorso per cassazione contro l'ordinanza ex art. 335-quater, comma 6, c.p.p.

Massime di principio

  • L'ordinanza emessa all'esito del procedimento incidentale per la retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335-quater, comma 6, c.p.p., non è autonomamente e immediatamente ricorribile per cassazione se la legge non prevede espressamente tale mezzo di impugnazione.
  • La mera adozione del modello camerale non implica, di per sé, la ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo, occorrendo una previsione normativa espressa o un regime impugnatorio che lo consenta.
  • In assenza di un rinvio espresso all'art. 127 c.p.p., il procedimento incidentale segue un regime autonomo e non eredita automaticamente l'impugnabilità prevista per il procedimento camerale generale.
  • Non viola l'art. 111, comma 7, Cost. un sistema che differisce la tutela, quando il provvedimento non incide direttamente sulla libertà personale e l'ordinamento consente di riproporre la questione in fasi successive, fino all'eventuale impugnazione unitamente alla sentenza finale.
  • Le doglianze concernenti la tardiva iscrizione, l'eventuale compressione delle garanzie difensive e la conseguente utilizzabilità degli atti vanno fatte valere nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina speciale, non mediante ricorso immediato contro l'ordinanza del G.i.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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