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Ordinanza

Ordinanza n. 11897/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del SILENZIO P.A. su istanza di rilascio di visto.

Giustizia amministrativa202512200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione sull'istanza di rilascio di visto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione in relazione a un'istanza di rilascio di visto. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, concernenti, da un lato, la non ritualità della procura alle liti rilasciata all'estero e, dall'altro, l'omessa impugnazione della presupposta revoca del nulla osta. Alle parti è stato assegnato un termine per presentare memorie sulla questione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha adottato una decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    La norma è stata applicata per consentire alle parti di interloquire su una questione di ammissibilità rilevata d'ufficio dal Collegio dopo il passaggio in decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea richiamata, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione che può incidere sull'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, prima di definire il giudizio.
  • L'azione avverso il silenzio può presentare un problema di ammissibilità quando non sia stata impugnata una presupposta revoca del nulla osta, ove tale atto costituisca il provvedimento rilevante rispetto alla pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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