Cassazione Penale, Sentenza n. 3076/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I condannati hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca degli ordini di carcerazione (29/06/2020 e 03/07/2020) e le censure di nullità processuali. In particolare avevano chiesto: nullità della sentenza e degli atti per omessa traduzione in lingua cinese; nullità dell'elezione di domicilio per essere stata fatta in italiano; violazioni degli artt. 157, 178, 179 cod. proc. pen. e correlate per omessa/errata notifica di atti processuali (anche atti di convalida di sequestro) notificati al domicilio eletto dalla sola Yuan invece che a Lin. I ricorrenti lamentavano inoltre carenza di motivazione e mancato esame delle questioni poste nell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che la richiesta di nullità per mancata traduzione è infondata laddove non sussistono, negli atti, elementi che dimostrino la mancata conoscenza della lingua italiana; l'obbligo di traduzione non deriva automaticamente dalla nazionalità/origini. Tuttavia ha accolto il rilievo che il giudice dell'esecuzione non ha motivato né deciso sulle ulteriori questioni sollevate nell'incidente di esecuzione (es. correttezza delle notifiche, convalide, elezione di domicilio). Per tale omissione l'ordinanza è stata annullata e rimessa al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, con istruzioni a valutare preliminarmente lo statuto processuale applicabile ratione temporis (se il processo di cognizione si è svolto in regime di contumacia o di assenza) e ad esaminare le deduzioni secondo la giurisprudenza richiamata (anche con riferimento alla possibilità di dedurre nullità del giudizio in sede di esecuzione e alle ipotesi di non esecutività rilevabili ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Richiamato in relazione al difetto di motivazione: il giudice deve valutare e motivare compiutamente le questioni sollevate nell'incidente di esecuzione
Riferito alle questioni di notificazione; la norma disciplina la nullità per difetto di notifica e il modo in cui tali vizi possono essere rilevati
Usato per spiegare i limiti nella deducibilità delle nullità processuali: anche le nullità assolute hanno regole di proposta e rilevabilità entro i termini del giudizio
Richiamato come rimedio possibile quando una sentenza risulta non esecutiva per vizi di notifica (es. omessa notificazione dell'avviso di deposito in ipotesi di errata qualificazione dell'imputato come 'assente' anziché 'contumace')
art. 548, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevante per la necessità di notificare l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza nei casi di contumacia; la sua applicazione ratione temporis può incidere sulla non esecutività della sentenza
art. 15-bis, comma 2, legge 28/04/2014 n. 67
Richiamata per valutare la disciplina transitoria applicabile ai processi iniziati anteriormente e l'effetto sulle notifiche agli imputati assenti/contumaci
art. 24 Cost.
Citate le garanzie di difesa; invocate dai ricorrenti per la mancata traduzione degli atti e l'effettiva conoscenza del processo
art. 111 Cost.
Rilevante in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e corretto svolgimento del processo penale
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali per un imputato alloglotta non scatta automaticamente per la sola cittadinanza straniera: deve emergere dagli atti processuali (elementi sintomatici) la mancata conoscenza della lingua italiana.
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare specificamente tutte le questioni sollevate nell'incidente di esecuzione; l'omissione di risposta su punti rilevanti può comportare annullamento e rinvio.
- Nullità del giudizio e vizi di notifica: alcune nullità possono essere rilevate anche in sede di esecuzione, ma sussistono limiti temporali e di rilevabilità (art. 179 c.p.p.); in certe ipotesi (es. omessa notifica dell'avviso di deposito in ipotesi di errata qualificazione assente/contumace) può configurarsi non esecutività deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
- Prima di dedurre vizi processuali legati alla lingua o alle notifiche è opportuno che la difesa produca elementi di fatto (es. dichiarazioni, documentazione medica, atti processuali che attestino difficoltà linguistica) per provare l'ignoranza dell'italiano.
- In caso di rimessione per nuovo giudizio, il giudice dovrà valutare anche quale regime processuale (contumacia vs assenza) sia applicabile ratione temporis, perché ciò incide sui diritti di notifica e sulle conseguenze di loro omissione.
- La giurisprudenza di legittimità è stringente nel richiedere motivazioni concrete: titoli di motivo non spiegati sono deboli; occorre sviluppare le eccezioni e collegarle agli elementi probatori del fascicolo.
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