Cassazione Penale, Ordinanza n. 01371/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. Resta quindi ferma l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'esecutività della sentenza irrevocabile e di restituzione nel termine.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Sassari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della esecutività di una sentenza irrevocabile di condanna e di restituzione nel termine per proporre impugnazione. La doglianza riproposta in cassazione riguarda l'omessa traduzione della sentenza nella lingua da lui conosciuta. Il ricorrente sostiene che tale omissione avrebbe inciso sulla possibilità di proporre tempestivamente impugnazione. La Corte rileva però che il motivo si limita a reiterare la censura già esaminata e respinta nel merito, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio del provvedimento impugnato; inoltre lo stesso ricorrente riconosce che il giudice della cognizione aveva già affrontato le ragioni del rigetto di due eccezioni difensive, una delle quali riguardava la traduzione degli atti processuali.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella specie in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La deduzione relativa all'omessa traduzione di una sentenza o degli atti processuali non può essere utilmente coltivata in cassazione se il ricorrente non confuta l'argomento decisivo con cui il giudice dell'esecuzione o della cognizione ha già escluso il vizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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